Cassazione Penale, Ordinanza n. 00719/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena per guida in stato di ebbrezza. Nel ricorso ha dedotto, in sintesi, due censure: con il primo motivo ha contestato l'accertamento del tasso alcolemico e la prova dello stato di ebbrezza, sostenendo che la difesa avrebbe potuto valorizzare profili scientifici legati alla dinamica metabolica dell'alcol e al tempo trascorso tra guida e accertamento; ha inoltre contestato l'aggravante ritenuta in relazione al sinistro. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo la sussistenza dei presupposti applicativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che i giudici di merito avevano accertato in fatto la guida in stato di ebbrezza sulla base di un tasso alcolemico pari a 1,93 g/l e della condotta di guida, consistente nell'autonoma fuoriuscita di strada del veicolo. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, una volta accertato un tasso alcolemico conforme alla soglia normativa, incombe sull'imputato dimostrare circostanze idonee a privare tale accertamento di efficacia probatoria, e che il solo intervallo temporale tra ultima guida e esame non è sufficiente. Ha poi ritenuto che la doglianza sull'aggravante e quella sull'art. 131-bis c.p. sollecitassero un riesame del merito, precluso in sede di legittimità, a fronte di motivazione congrua e logica della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies, cod. strada
La fattispecie di guida in stato di ebbrezza è stata ritenuta integrata sulla base dell'accertamento del tasso alcolemico e della condotta di guida, con valorizzazione dell'aggravante collegata al sinistro.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità è stata esclusa perché i giudici di merito avevano adeguatamente motivato l'assenza di indici di particolare tenuità del fatto.
art. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo, Rv. 263725-01
In tema di guida in stato di ebbrezza, quando il tasso alcolemico è accertato secondo legge, spetta all'imputato dimostrare circostanze che ne privino la valenza probatoria; il solo intervallo temporale tra guida ed accertamento non è sufficiente.
Massime di principio
- In materia di guida in stato di ebbrezza, l'accertamento del tasso alcolemico effettuato secondo le modalità previste dalla legge costituisce prova pienamente utilizzabile, e l'imputato può contrastarlo solo allegando e dimostrando circostanze specifiche idonee a escluderne o ridurne il valore dimostrativo.
- La mera deduzione di spiegazioni teorico-scientifiche sulla curva alcolemica, in assenza di dati concreti sul momento di assunzione dell'alcol e sulla concreta dinamica dei fatti, non è sufficiente a superare l'accertamento del reato.
- La contestazione in cassazione di valutazioni di merito sul collegamento tra sinistro e stato di ebbrezza non è ammissibile quando i giudici di merito abbiano motivato in modo congruo e logico.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione non manifestamente illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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