Parere n. 32/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS-, contro il Comune di -OMISSIS-, per l’annullamento: i) dell’ordinanza n. 24 del 18 luglio 2022, notificata in data 8 agosto 2022, recante ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi; ii) di tutti gli altri atti ad essa preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza comunale n. 24 del 18 luglio 2022, recante ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione relativa a opere edilizie realizzate, in parte senza titolo e in parte in difformità da precedenti titoli edilizi, per le quali era stata presentata domanda di sanatoria il 30 aprile 1986. Deduce cinque motivi concernenti, tra l’altro, l’erronea qualificazione degli interventi e l’insussistenza dei presupposti dell’ordine demolitorio, gli effetti della domanda di condono ai sensi degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985, la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e di motivazione, la lesione del legittimo affidamento e l’incompetenza in materia paesaggistica. Il Comune ha riferito che le opere non potevano essere assentite né potevano ottenere sanatoria urbanistica o compatibilità paesaggistica. Il Consiglio di Stato deve inoltre verificare la ricevibilità del ricorso e disporre l’integrazione dell’istruttoria in assenza della relazione ministeriale.
Il parere
Il parere non definisce il ricorso né in rito né nel merito. La Sezione ritiene che l’affare non sia maturo per la decisione, poiché manca la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sono stati adeguatamente esaminati tutti i motivi di ricorso. Dispone quindi che il Ministero trasmetta, entro 50 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione dettagliata su tutti i motivi, pronunciandosi anche sulla ricevibilità del gravame. La relazione dovrà comprendere le eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente, al quale dovrà essere previamente trasmessa con un termine non inferiore a 20 giorni per replicare. Ogni decisione sulle questioni preliminari e sul merito è espressamente riservata. La richiesta istruttoria è collegata anche all’esigenza di rispettare la durata ragionevole del procedimento, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia.
Osservazioni
Istruttoria ministeriale e ricevibilità del ricorso
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve predisporre e trasmettere una relazione dettagliata su tutti i motivi di ricorso, pronunciandosi anche sulla ricevibilità del gravame, entro 50 giorni dalla comunicazione del parere.
Contraddittorio sulle risultanze istruttorie
La relazione ministeriale deve essere previamente trasmessa al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni; tali deduzioni dovranno essere incluse nella relazione trasmessa alla Sezione.
Ordine di demolizione e presupposti urbanistico-edilizi
La Sezione richiede che siano esaminati specificamente i motivi concernenti la legittimità dell’ordinanza di demolizione, la natura delle opere, i titoli edilizi originari e la domanda di sanatoria presentata nel 1986.
Garanzie procedimentali, istruttoria, motivazione e affidamento
La relazione dovrà esaminare le censure relative alla partecipazione procedimentale, al difetto di istruttoria e di motivazione e alla dedotta violazione del legittimo affidamento.
Profili paesaggistici e competenza
Dovranno essere approfonditi anche i motivi relativi alla compatibilità paesaggistica, all’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 e alla dedotta incompetenza.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
La disposizione è richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario.
artt. 27 e seguenti d.P.R. 380/2001
Sono invocati dal ricorrente in relazione ai poteri repressivi edilizi e all’ordine di demolizione; il parere non formula ancora una valutazione definitiva.
art. 3, comma 1, lettere b) e d), d.P.R. 380/2001
È richiamato dal ricorrente per la qualificazione degli interventi edilizi; la questione resta impregiudicata.
artt. 38 e 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47
Sono richiamati in relazione agli effetti della domanda di sanatoria presentata nel 1986; il parere richiede un esame istruttorio senza decidere il merito.
art. 7 legge n. 241/1990
È richiamato per la dedotta violazione della comunicazione di avvio del procedimento e del giusto procedimento.
artt. 1, 3, 7, 8 e 10 legge n. 241/1990
Sono richiamati dal ricorrente per i principi generali dell’azione amministrativa, la motivazione e la partecipazione procedimentale.
art. 167 d.lgs. n. 42/2004
È richiamato in relazione alla compatibilità paesaggistica delle opere e alla dedotta incompetenza; la Sezione ne rinvia l’esame alla fase successiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, la base dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2023
È richiamata per affermare che le tutele della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, incluso l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi, sono riferibili anche al ricorso straordinario.
art. 6 CEDU
La garanzia della ragionevole durata del procedimento è ritenuta applicabile anche al ricorso straordinario.
sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia
È indicata come pronuncia che ha inaugurato l’indirizzo cui ha aderito la Corte costituzionale sull’applicabilità delle garanzie convenzionali al ricorso straordinario.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando manchi la relazione istruttoria dell’amministrazione competente, il Consiglio di Stato può ritenere l’affare non maturo per la decisione e disporre specifici incombenti istruttori prima di pronunciarsi in rito o nel merito.
- La relazione istruttoria richiesta dall’amministrazione competente deve esaminare tutti i motivi di ricorso e può comprendere anche una valutazione sulla ricevibilità del gravame, quando tale profilo non sia stato adeguatamente chiarito.
- Quando il Consiglio di Stato richiede una relazione istruttoria nel ricorso straordinario, il rispetto del contraddittorio impone che la relazione sia previamente sottoposta al ricorrente, con assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per osservazioni e controdeduzioni.
- Le garanzie della ragionevole durata del procedimento, derivanti dall’art. 6 CEDU, si applicano anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; gli adempimenti istruttori devono pertanto essere eseguiti nel termine assegnato per prevenire ulteriori ritardi e possibili conseguenze indennitarie.
Ordinanza di demolizione e ricorso straordinario
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, esamina in via interlocutoria un ricorso straordinario proposto contro un’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorso riguarda un compendio immobiliare composto da due unità, realizzate in parte senza titolo edilizio e in parte in difformità da precedenti titoli. Per gli abusi era stata presentata una domanda di sanatoria il 30 aprile 1986.
Premesse fattuali
Il piano seminterrato era stato realizzato senza concessione edilizia, salvo una veranda eseguita in difformità dalla concessione del 10 luglio 1978. Il piano terra o rialzato era stato realizzato in difformità dalla licenza edilizia del 23 marzo 1967.
A seguito di un accertamento tecnico del 10 maggio 2022 e di una segnalazione della polizia municipale del 18 maggio 2022, il Comune aveva adottato, il 18 luglio 2022, l’ordinanza n. 24/2022, ingiungendo la demolizione “ad horas” delle opere e la rimessione in pristino.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha articolato cinque motivi, concernenti:
- la violazione della disciplina repressiva edilizia, l’erronea qualificazione degli interventi, l’insussistenza dei presupposti dell’ordine demolitorio, il difetto di istruttoria e il travisamento;
- gli effetti della domanda di sanatoria presentata nel 1986 ai sensi degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985;
- la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento;
- la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e motivazione e la lesione del legittimo affidamento;
- la violazione della disciplina paesaggistica, l’incompetenza e l’illegittimità dell’ordinanza sotto il profilo della compatibilità paesaggistica.
Carenza della relazione istruttoria
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, invitato a produrre la relazione istruttoria con nota presidenziale del 10 gennaio 2023, non l’ha trasmessa. Il Comune si è limitato a comunicare che le opere, come accertate, non potevano essere preventivamente assentite né potevano ottenere sanatoria mediante accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica.
La Sezione ritiene tuttavia insufficiente il materiale disponibile per definire l’affare. Occorre una relazione dettagliata su tutti i motivi di ricorso, comprendente anche una presa di posizione sulla ricevibilità del gravame.
Contraddittorio e termini
La relazione dovrà essere predisposta dal Ministero entro 50 giorni dalla comunicazione del parere. Prima della trasmissione alla Sezione, essa dovrà essere comunicata al ricorrente, al quale dovrà essere concesso un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. La relazione ministeriale dovrà includere anche tali deduzioni.
Ragionevole durata del ricorso straordinario
La Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023, che ha aderito all’indirizzo inaugurato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Mediani c. Italia dell’8 settembre 2020. Secondo tale indirizzo, le garanzie della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare quella relativa alla ragionevole durata dei processi prevista dall’art. 6 CEDU, sono applicabili anche al ricorso straordinario.
Il rispetto del termine assegnato è quindi ritenuto indispensabile per evitare ulteriori ritardi nella definizione dell’affare e il possibile pagamento di un indennizzo a carico dell’erario.
Esito interlocutorio
Il Consiglio di Stato dispone gli incombenti istruttori senza assumere alcuna decisione definitiva sulla ricevibilità, sull’ammissibilità o sul merito del ricorso. L’ulteriore trattazione è rinviata a una data da destinarsi, da fissare dal Presidente della Sezione.
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