Sentenza n. 487/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione emessa dal Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” n. -OMISSIS- di prot. del 17.02.2022, notificata il 24.02.2022, con la quale veniva disposto il “trasferimento “d'autorità”, per incompatibilità ambientale, strettamente correlata al servizio, del -OMISSIS- dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- (TE) quale “Comandante” con alloggio di servizio, alla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- (AQ) quale “addetto” e con alloggio di servizio”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale, da una stazione dei Carabinieri presso la quale il ricorrente svolgeva funzioni di comandante a un'altra stazione con funzioni di addetto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il trasferimento disposto per incompatibilità ambientale, deducendo, con tre motivi congiunti, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti ed errore sui presupposti, sostenendo che non sussistessero relazioni personali con i soggetti ritenuti controindicati né un concreto pregiudizio per il prestigio e il buon andamento dell'amministrazione. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per insussistenza dei presupposti sostanziali dell'incompatibilità ambientale, assumendo che il trasferimento potesse essere disposto soltanto in presenza di condotte reiterate o di situazioni tali da impedire il corretto svolgimento del servizio. Infine, ha sostenuto la natura sostanzialmente sanzionatoria del trasferimento, anche in ragione della distanza di circa 150 chilometri dalla precedente sede. Il procedimento traeva origine da un esposto anonimo e dagli accertamenti successivi, dai quali erano emersi la partecipazione del militare a una società albanese insieme a soggetti controindicati e una relazione personale stabile con una cittadina il cui coniuge era stato arrestato dal comando diretto dal ricorrente. Per una delle condotte era stata inoltre irrogata una sanzione disciplinare di sei giorni di consegna.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi, esaminati congiuntamente. Ha ritenuto accertato che il militare avesse intrattenuto rapporti economico-imprenditoriali con un soggetto arrestato pochi mesi prima dal medesimo comando e, nello stesso ristretto ambito territoriale, una relazione personale stabile con una persona collegata a un altro soggetto arrestato dal comando. Tali circostanze, autonomamente accertate e convergenti, sono state valutate non come illecito disciplinare o condotta rimproverabile, ma come elementi oggettivi idonei a compromettere, o almeno a porre in pericolo, la percezione di imparzialità, terzietà e affidabilità del reparto. Il giudice ha riconosciuto all'amministrazione un'ampia discrezionalità organizzativa e ha ritenuto sufficiente la motivazione del provvedimento, anche considerando la natura ordinatoria del trasferimento d'autorità. La distanza temporale tra i fatti e il trasferimento non è stata ritenuta decisiva, poiché il provvedimento era intervenuto dopo un'istruttoria e il rischio per l'immagine e il buon andamento dell'ufficio conservava attualità. È stata esclusa la natura punitiva della misura: la nuova sede si trovava nella stessa regione, era disponibile un alloggio di servizio idoneo anche per il nucleo familiare e la scelta risultava collegata alle esigenze organizzative dell'amministrazione. Le aspettative del militare alla permanenza nella precedente sede sono state qualificate come mero interesse di fatto. Ricorso respinto; spese compensate.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il trasferimento d'autorità di un militare per incompatibilità ambientale è un ordine organizzativo, non una sanzione disciplinare; l'interesse del militare alla permanenza in una determinata sede costituisce normalmente un mero interesse di fatto.
- Il trasferimento per incompatibilità ambientale può essere disposto anche quando il prestigio, l'imparzialità o il corretto funzionamento dell'ufficio siano soltanto messi in pericolo, senza che sia necessario un danno già verificatosi né una condotta soggettivamente rimproverabile al militare.
- La valutazione dell'incompatibilità ambientale deve considerare complessivamente l'episodio di vita del militare, la gravità e la convergenza degli elementi acquisiti, la possibile interferenza tra relazioni private o economiche e funzioni istituzionali e l'idoneità concreta delle circostanze a incidere, anche sul piano percettivo, sul prestigio e sull'affidabilità del reparto.
- Il sindacato giurisdizionale sul trasferimento per incompatibilità ambientale riguarda l'effettiva sussistenza della situazione posta a fondamento dell'atto e la proporzionalità del rimedio, senza sostituire la valutazione organizzativa dell'amministrazione quando essa sia fondata su fatti concreti e su una motivazione sufficiente.
- La distanza temporale tra i fatti e il trasferimento non esclude di per sé l'attualità dell'incompatibilità ambientale, quando l'amministrazione abbia svolto un'istruttoria compiuta e il rischio per il prestigio o il buon andamento dell'ufficio permanga.
- La disponibilità di un alloggio di servizio e il collegamento della sede di destinazione con esigenze organizzative possono concorrere a escludere la natura punitiva e la sproporzione del trasferimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1428/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1430/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1431/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1432/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1433/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →