Cassazione Penale, Sentenza n. 4763/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impetrazione di nullità dell'ordinanza per inosservanza dell'art. 6, comma 3, L. 13 dicembre 1989, n. 401: si deduce che la convalida del G.i.p. sarebbe intervenuta prima del decorso delle 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, ledendo il diritto di difesa; censure ulteriori concernono il difetto di motivazione rispetto alla durata (8 anni) dell'obbligo di presentazione, l'inclusione degli incontri della Nazionale non riportati dall'ordinanza del G.i.p., la giustificazione della triplice presentazione per le gare del Brescia Calcio e l'applicabilità dell'obbligo anche per amichevoli spesso non pubblicizzate o a porte chiuse.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo fondante e ha assorbito le restanti censure. Avendo il deposito dell'ordinanza impugnata riportato solo la data (26/7/2023) senza l'indicazione oraria e risultando la notifica al ricorrente avvenuta il 24/7/2023 alle 15:20, la Corte, in applicazione del principio del favor rei e della giurisprudenza consolidata, ha ritenuto violato il termine dilatorio delle 48 ore necessario per garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Per questo ha dichiarato la nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 22/7/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione; le restanti prescrizioni (in particolare il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per dieci anni) non sono state dichiarate inefficaci dal dispositivo.
Norme richiamate
L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, commi 2-bis e 3
La disposizione riconosce all'interessato la facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice convalidante; la giurisprudenza interpreta tale disciplina come attribuente un termine 'dilatorio' di 48 ore decorrenti dalla notificazione del provvedimento del Questore, entro il quale non può intervenire la convalida utile ad assicurare il contraddittorio cartolare e il diritto di difesa.
Art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
La mancata osservanza del termine dilatorio delle 48 ore determina una nullità di ordine generale dell'atto impugnato, con conseguente annullamento dell'ordinanza e possibile inefficacia del provvedimento amministrativo impugnato nella parte affetta dal vizio.
Massime di principio
- La convalida del G.i.p. non può legittimamente intervenire prima che siano trascorse 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore: tale periodo serve a garantire il contraddittorio cartolare e il diritto di difesa.
- La violazione del termine dilatorio di 48 ore comporta nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), c.p.p.; in caso di mancata indicazione dell'orario di deposito dell'atto il principio 'favor rei' può far ritenere non rispettato il termine.
- L'inefficacia del provvedimento questorile, se accertata per vizio procedurale, può essere limitata a singole prescrizioni (qui: l'obbligo di presentazione) senza estendersi automaticamente a tutte le misure imposte.
- In situazioni simili il soggetto interessato deve verificare e documentare gli estremi della notificazione (data e ora) e del deposito del provvedimento; l'assenza di timbri orari o documentazione idonea costituisce elemento utile per far valere la nullità procedurale.
- Chi esercita la difesa dovrebbe tempestivamente presentare memorie o deduzioni entro il termine delle 48 ore o, se la convalida è già intervenuta, dedurre la violazione del termine e chiedere l'annullamento per nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c).
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