Cassazione Penale, Sentenza n. 25041/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per furto aggravato (sottrazione di 1.148 euro dai ticket del poliambulatorio dove era addetta alle pulizie). I motivi principali sono: (1) vizio di motivazione per la mancata acquisizione/esecuzione dell'ordinanza di acquisizione del DVD delle telecamere e per la mancata spiegazione in sentenza dell'assenza del supporto; (2) travisamento della prova rispetto ai fotogrammi estratti dal DVD (si contesta che i fotogrammi non provino l'illecito e che la busta fosse marrone anziché bianca, e che i giudici avrebbero copiado pedissequamente le didascalie dei Carabinieri); (3) illogicità e mancata valutazione dell'importo effettivo nella busta e del documento di distinta (contestata la non valutabilità della distinta a firma Rotoloni); (4) difetto di motivazione circa il mancato riconoscimento della desistenza volontaria.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (a) l'impugnazione dell'ordinanza istruttoria è aspecifica se volta alla mancata esecuzione e che la parte non ha spiegato quale effetto avrebbe avuto la visione dell'intero filmato sull'esito probatorio; (b) la censura sul travisamento delle immagini è manifestamente infondata e aspecifica, dal momento che nel fascicolo risultano altre immagini eloquenti che mostrano la prevenuta mentre "armeggiava" sulla cassaforte e che vi erano riscontri materiali (arnese, torcia) nell'armadietto; (c) la Corte territoriale ha logicamente valorizzato le dichiarazioni rese sull'importo e ha escluso un documento di incerta paternità; (d) la questione della desistenza volontaria è generica e contrasta con il fatto processualmente accertato della consumazione del reato. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; condanna al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p., come modificato); condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro 3.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 240 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto non valutabile, ai fini probatori, un documento di cui non sia chiara la paternità o la verificabilità; da ciò deriva che documenti di dubbia provenienza possono essere esclusi dalla valutazione probatoria.
art. 616 cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)
Base normativa per la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di cassazione e per l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Se si censura la mancata acquisizione di una prova (es. un filmato), in sede di cassazione è essenziale indicare con precisione quale rilevante elemento probatorio mancherebbe e come la visione integrale avrebbe cambiato il ragionamento decisorio; genericità sulla rilevanza della prova comporta l'inammissibilità della doglianza.
- Le impugnazioni che mirano al travisamento della prova devono indicare specificamente e in modo non atomistico quali elementi del fascicolo siano stati travisati e perché tali elementi sarebbero decisivi; la mera contestazione di una didascalia o di singoli fotogrammi, senza inquadramento complessivo, è insufficiente.
- Documenti la cui paternità o veridicità non è dimostrata possono essere legittimamente declassati a scarsa rilevanza probatoria dalla Corte territoriale; l'impugnazione deve dimostrare concretamente l'errore di valutazione.
- Lamentele generiche sul difetto di motivazione (es. poche righe senza collegamento logico con i fatti accertati) sono inammissibili; occorre articolare in modo chiaro il nesso tra omissione motivazionale e decisione impugnata.
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) quando i motivi risultano infondati o meramente formali; una strategia difensiva in cassazione richiede rigore nella specificazione delle doglianze e nella indicazione delle prove decisive.
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