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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04182/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione consumatori)

La controversia

La società di telecomunicazioni ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'accoglimento della domanda proposta da un'associazione di consumatori per ottenere l'inibitoria dell'uso, nei contratti di telefonia fissa e servizi abbinati, di clausole che prevedevano una fatturazione su base di 28 giorni anziché mensile, oltre agli obblighi conseguenti di informativa agli utenti, restituzione su richiesta del consumatore e pubblicità della decisione. Secondo la ricorrente, la cadenza di 28 giorni non era illegittima nel periodo considerato, non esisteva una norma che imponesse la fatturazione mensile, l'uso commerciale invocato non era adeguatamente dimostrato, la modifica era comunque consentita ove fosse garantito il recesso, e la condotta non era stata sanzionata dalle autorità amministrative. Ha inoltre dedotto la necessità di sospendere il giudizio in attesa dell'esito dei giudizi amministrativi sulla delibera AGCOM n. 121/17/CONS, ha contestato il potere dell'AGCOM di incidere sul contenuto economico dei contratti e ha censurato, infine, l'obbligo di comunicazione anche ai clienti receduti per sproporzione dei costi e per asserita trasformazione della tutela collettiva in tutela di diritti individuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i primi tre motivi, valorizzando il rinvio pregiudiziale deciso dalla Corte di giustizia UE e la successiva sentenza del 8 giugno 2023, secondo cui la disciplina nazionale e la delibera regolatoria potevano rientrare nei poteri dell'autorità nazionale e risultavano idonee, proporzionate e non eccessivamente gravose. Tuttavia, la ragione decisiva è stata individuata soprattutto nell'accertamento, compiuto dal giudice di merito, dell'esistenza di un uso negoziale della cadenza mensile e della natura scorretta della condotta sotto il profilo civilistico, per lesione della trasparenza informativa e dei principi di correttezza e buona fede, con conseguente legittimità dell'inibitoria e degli obblighi informativi. È stato ritenuto infondato anche il quarto motivo, perché l'obbligo di comunicazione ai singoli utenti era coerente con la tutela collettiva azionata e la valutazione di proporzionalità dei mezzi disposti dal giudice di merito non era censurabile nei termini dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1562, comma 2, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente e considerato dal giudice di merito come base dell'uso negoziale relativo alla cadenza mensile dei pagamenti; la Cassazione non nega tale riferimento, ma valorizza soprattutto la correttezza e la trasparenza nella formazione e nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato nel ricorso per contestare l'interpretazione della disciplina applicabile e il riconoscimento di un vincolo temporale non espressamente previsto.

  • artt. 2, 18, 19, 20, 21, 48 e 49 cod. cons.

    Richiamati per sostenere la violazione della disciplina consumeristica; la Corte conferma invece che la condotta incide sulla trasparenza informativa e può integrare pratica scorretta in chiave civilistica.

  • artt. 70 e 71 cod. com. elet.

    Richiamati nel primo e terzo motivo per contestare il potere conformativo dell'autorità regolatoria e la legittimità della fatturazione a 28 giorni.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per asserito vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia in relazione alle doglianze sulla pratica commerciale scorretta.

  • art. 295 c.p.c.

    Invocato per chiedere la sospensione necessaria in attesa della definizione dei giudizi amministrativi; la Corte esclude la pregiudizialità perché i giudizi hanno oggetto e soggetti diversi.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato in relazione al principio di economia processuale nella prospettata sospensione del giudizio.

  • Direttiva 2002/22/CE, artt. 20 e 21

    Richiamata per contestare la possibilità di incidere sulla cadenza contrattuale; la Corte recepisce il chiarimento della CGUE sulla compatibilità di un potere regolatorio nazionale.

  • art. 13, comma 6, lett. b) e d), cod. com. elet.

    Citato nel terzo motivo per sostenere i limiti del potere regolatorio dell'AGCOM.

  • art. 2, comma 12, lett. h) e l), L. 481/1995

    Richiamato a sostegno del potere dell'Autorità di regolazione e dei limiti del suo intervento.

  • art. 19-quinquiesdecies d.l. n. 148/2017, conv. in l. n. 172/2017

    i contratti di fornitura in parola "prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi... su base mensile o di multipli del mese"

    Considerato dalla Corte almeno in parte ricognitivo della disciplina già desumibile dai principi di correttezza, buona fede e tutela della trasparenza, non meramente innovativo.

  • art. 140, comma 1, lett. b), cod. cons.

    Richiamato per contestare l'obbligo di informativa ai clienti receduti e la presunta violazione del principio di proporzionalità; la Corte ritiene la misura coerente con la tutela collettiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, l'accertamento del fatto notorio e dell'esistenza di un uso negoziale rientra nell'apprezzamento del giudice di merito e può essere censurato solo se si fonda su una nozione giuridicamente errata di fatto notorio, non per la sola insufficienza della motivazione.
  • In materia di contratti con i consumatori, una modifica della cadenza di fatturazione che renda meno trasparente la percezione del prezzo e ne ostacoli la comparabilità può integrare una condotta scorretta alla luce dei principi di buona fede e correttezza, anche quando sia formalmente accompagnata dal diritto di recesso.
  • La libertà dell'operatore di determinare il prezzo e l'offerta commerciale non esclude un controllo sulla modalità di esercizio dello ius variandi, quando la modifica incida sulla trasparenza informativa e sulle asimmetrie negoziali.
  • La sopravvenienza di una norma che impone la cadenza mensile può essere letta come confermativa di un assetto già desumibile dalla disciplina previgente e dai principi generali, senza che ciò comporti necessariamente innovazione in senso stretto.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non è dovuta quando il giudizio amministrativo sulla legittimità di un atto regolatorio e il giudizio civile sulla tutela delle posizioni contrattuali collettive abbiano oggetto e petitum diversi.
  • Nelle azioni collettive inibitorie a tutela dei consumatori, l'obbligo di informare anche gli utenti receduti può essere legittimamente disposto se è funzionale a rimuovere gli effetti della condotta scorretta e resta coerente con il carattere collettivo della tutela.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneClausole vessatorieImpugnazioniProve
RamiContrattiConsumatoriProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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