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Sentenza

Sentenza del 09/09/2016 n. 17816 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia deducendo la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19. Ha sostenuto che, essendo l'IVA comunque assolta e non essendovi un pregiudizio sostanziale per l'Erario, le irregolarità formali relative alla mancata doppia annotazione di 45 fatture passive per acquisti intracomunitari non avrebbero dovuto comportare la perdita del diritto alla detrazione, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni. Il ricorso richiamava inoltre i principi della giurisprudenza unionale, il favor rei e la disciplina sanzionatoria dell'inversione contabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo non contestava adeguatamente una delle autonome ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, ossia la decadenza dal diritto alla detrazione per il decorso del termine biennale previsto dalla normativa IVA. Inoltre, il quesito di diritto era generico e non riferito alla concreta fattispecie, mentre la ricorrente non aveva indicato le date delle operazioni né chiarito se e quando la detrazione fosse stata esposta nelle dichiarazioni o nelle liquidazioni IVA. La sentenza regionale è quindi rimasta ferma e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 250,00 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA. Nel caso concreto, la Corte non ha esaminato nel merito la tesi della contribuente perché il ricorso non aveva contestato efficacemente la distinta ragione della decadenza dal diritto alla detrazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 23 e 25

    Rilevano, rispettivamente, per il meccanismo dell'inversione contabile e per l'annotazione delle fatture nei registri IVA a debito e a credito. La CTR aveva ritenuto necessaria la contemporanea doppia registrazione delle fatture relative alle operazioni intracomunitarie.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Costituisce la base normativa dell'avviso di accertamento volto alla rettifica dei dati, al recupero dell'IVA relativa alle operazioni non registrate e all'applicazione delle sanzioni.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1

    Prevede la sanzione amministrativa per violazioni relative alla fatturazione e registrazione delle operazioni IVA; la sanzione è stata applicata per la mancata annotazione delle fatture passive.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 9-bis

    La sanzione è prevista quando il contribuente non assolve l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile, con una riduzione quando l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente.

    La disposizione può incidere sulla misura della sanzione quando l'IVA sia stata comunque assolta, ma non è stata ritenuta sufficiente a superare l'inammissibilità del ricorso né la questione autonoma della tardività della detrazione.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, un quesito di diritto specifico e pertinente. La Corte ha ritenuto il quesito formulato dalla ricorrente astratto e privo di puntuali riferimenti alla fattispecie concreta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza è fondata su più ragioni autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggere la decisione, il ricorso deve contestarle tutte: lasciare non impugnata anche una sola ragione decisiva comporta normalmente l'inammissibilità o l'irrilevanza delle censure rivolte alle altre.
  • In materia di detrazione IVA, non basta sostenere genericamente che l'imposta è stata assolta o che l'irregolarità è solo formale: occorre dimostrare concretamente la tempestività della detrazione, indicando le date delle operazioni e le dichiarazioni o liquidazioni nelle quali il diritto è stato esercitato.
  • Il meccanismo dell'inversione contabile richiede il rispetto degli obblighi di integrazione e registrazione nei registri IVA previsti dalla legge. L'eventuale assolvimento sostanziale dell'imposta può incidere sulle sanzioni, ma non elimina automaticamente gli effetti della decadenza dal diritto alla detrazione.
  • Un motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con la concreta fattispecie; richiami generici a principi europei, al favor rei o all'assenza di danno erariale sono insufficienti se non dimostrano l'errore giuridico specifico commesso dal giudice di merito.
  • La buona fede del contribuente o l'assenza di un danno effettivo per l'Erario possono essere rilevanti per la valutazione delle sanzioni, ma non necessariamente impediscono il recupero dell'imposta o la perdita del diritto alla detrazione quando siano scaduti i termini previsti.

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