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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08085/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente, residente in una delle province colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990, aveva ottenuto con sentenza passata in giudicato il riconoscimento del diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell'art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002. In sede di ottemperanza, la commissione tributaria regionale aveva rilevato che l'Agenzia delle entrate aveva pagato solo il 50% di quanto liquidato e aveva nominato un commissario ad acta per assicurare il pagamento integrale. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, sostenendo che la sentenza avesse negato l'applicabilità dei limiti quantitativi al rimborso; (ii) violazione e falsa applicazione degli artt. 62-bis e 70, comma 10, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione alla disciplina del giudizio di ottemperanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati per i rimborsi fiscali derivanti da benefici per eventi calamitosi e, in caso di incapienza, deve attivare le procedure attuative previste dalla normativa di contabilità pubblica, anche mediante commissario ad acta, per dare completa esecuzione al giudicato. Ha quindi affermato che il giudice di merito non poteva limitarsi a ordinare il pagamento integrale senza verificare l'incidenza della disciplina sopravvenuta sui limiti e sulle modalità di attuazione del rimborso. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002

    costituisce il titolo del diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF per i contribuenti residenti nelle zone colpite dal sisma del dicembre 1990.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    stabilisce modalità e limiti attuativi dei rimborsi fiscali per eventi calamitosi; nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificarne la concreta operatività e la disponibilità dei fondi.

  • art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017

    modifica la disciplina dei rimborsi introducendo margini quantitativi e regole procedimentali che incidono sulle modalità di esecuzione del giudicato.

  • art. 29 del d.l. n. 162 del 2019

    richiamato come intervento normativo successivo che si coordina con la disciplina dei fondi per i rimborsi.

  • art. 70 del d.lgs. n. 546/1992

    disciplina il giudizio tributario di ottemperanza, nel quale il giudice deve attuare il giudicato e compiere gli accertamenti necessari alla sua esecuzione.

  • art. 62-bis del d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione per nullità processuali.

  • artt. 3 e 23 Cost.

    richiamati dalla Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina sui rimborsi.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza avente ad oggetto rimborsi fiscali riconosciuti con giudicato, il giudice deve verificare non solo l'esistenza del titolo esecutivo ma anche la concreta disponibilità dei fondi stanziati dalla normativa speciale sopravvenuta.
  • Se la disciplina legislativa prevede limiti quantitativi o modalità procedimentali per l'erogazione del rimborso, tali regole incidono sull'attuazione del giudicato e devono essere considerate dal giudice dell'ottemperanza nella determinazione del quomodo dell'esecuzione.
  • In caso di incapienza delle risorse, il giudice dell'ottemperanza deve adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione integrale secondo le procedure di contabilità pubblica, anche mediante nomina di un commissario ad acta, senza ridurre arbitrariamente il diritto accertato in giudicato.
  • La verifica dei presupposti applicativi della disciplina speciale sui rimborsi costituisce attività propria del procedimento di esecuzione del giudicato e non è soggetta in modo rigoroso agli ordinari oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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