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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1916/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata per il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. Il difensore ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione, lamentando: a) l'assenza di una contestazione di cessione di stupefacente direttamente a carico dell'indagato; b) l'insufficienza degli indizi a dimostrare la partecipazione all'associazione, essendo invocata soltanto la frequentazione con altri sodali e conversazioni intercettate che non conterrebbero riferimenti univoci al Boca; c) la mancata identificazione certa dell'indagato nelle conversazioni e la brevità del periodo intercettato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione e controllo, perquisizioni e sequestri abbiano dimostrato l'esistenza e l'operatività di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con centro operativo a Lamezia Terme. In particolare, il Tribunale aveva indicato Boca come uno dei pusher su cui i vertici facevano affidamento per l'approvvigionamento sistematico e lo spaccio, anche per quantitativi rilevanti, e come soggetto cui i vertici richiedevano il recupero delle somme ricavate. La continuità e la sistematicità delle transazioni sono state ritenute indici della trasformazione del rapporto in un vincolo stabile e partecipativo al programma criminoso. La Corte ha quindi considerato le argomentazioni del Tribunale non illogiche e ha rigettato il motivo difensivo. Condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/90

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la partecipazione possa desumersi anche dalla disponibilità continuativa a fornire o acquistare sostanze per il sodalizio, trasformando rapporti di fornitore/acquirente in vincolo associativo.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che regola l'imposizione delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta non solo da atti di cessione accertati, ma anche dalla disponibilità duratura a procurare o vendere sostanze per il sodalizio, se emergono elementi di continuità e rilevanza economica.
  • Intercettazioni, servizi di osservazione, perquisizioni e sequestri, se concordanti tra loro, possono concorrere a formare un quadro indiziario idoneo a giustificare misure cautelari anche in assenza di contestazioni puntuali di singole cessioni.
  • La frequente frequentazione di soggetti noti come appartenenti al sodalizio e ripetute transazioni con il gruppo, soprattutto per quantitativi o somme significative, sono indicatori rilevanti del superamento del mero rapporto commerciale tra acquirente/fornitore e dell'adesione al programma criminoso.
  • Per affermare il vincolo associativo è necessario dimostrare che il rapporto abbia superato la soglia della mera sinallagmaticità contrattuale: elementi utili sono la continuità degli approvvigionamenti, la sistematicità delle transazioni e l'importanza economica dell'operatore per il sodalizio.
  • La critica alla motivazione del provvedimento cautelare richiede che il ricorrente indichi profili concreti di illogicità o contraddittorietà della valutazione probatoria; una contestazione generica dell'assenza di indizi è spesso insufficiente.
  • In sede di impugnazione cautelare la Corte verifica la logicità e la congruità delle argomentazioni del giudice di merito; non è compito della Suprema Corte riesaminare ex novo ogni elemento probatorio se la motivazione appare coerente e sostenuta da elementi gravi e concordanti.

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