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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15496/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione di compravendita immobiliare relativa a un appartamento in Olbia. Un procuratore speciale aveva sottoscritto un preliminare e poi un rogito definitivo, ma i proprietari sostenevano che il soggetto che aveva firmato il definitivo non avesse il potere di trasferire la proprietà. Il giudice di primo grado ha dichiarato inefficace la compravendita e il preliminare privo di data nei confronti dei proprietari; ha rigettato la domanda dell'acquirente ex art. 2932 c.c. per mancanza di prova della data certa del preliminare e del suo adempimento; ha inoltre rigettato alcune domande risarcitorie per tardività o per difetto di presupposti. La Corte d'appello ha confermato integralmente. In cassazione l'acquirente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 1398 c.c., sostenendo che la procura al rappresentante dovesse estendersi anche al definitivo, poiché il definitivo sarebbe atto consequenziale al preliminare; 2) violazione degli artt. 1398, 1399 e 2932 c.c., sostenendo che la data del preliminare fosse irrilevante e che, comunque, la procura successiva varrebbe come ratifica, nonché che il rogito inefficace potesse comunque provare il pagamento del prezzo; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando il rigetto della domanda di condanna del notaio al pagamento del residuo prezzo in favore dei venditori, ritenuta tardiva e comunque priva di interesse e di adeguata formulazione nelle conclusioni. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo: ha affermato che la procura limitata alla stipula del preliminare non si estende automaticamente al definitivo, perché preliminare e definitivo sono atti distinti e il definitivo non è atto necessario e consequenziale rispetto al potere conferito; ha inoltre escluso che la procura possa valere come ratifica di un atto di cui il dominus ignorava l'esistenza, e ha ritenuto inammissibile la censura sulla prova del pagamento perché rivolta a una valutazione di fatto del contratto inefficace. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la decisione d'appello era sorretta da più rationes decidendi autonome e che la censura non colpiva specificamente tutte le ragioni poste a base del rigetto, con conseguente inammissibilità. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'acquirente. Ha confermato che la procura speciale conferita per il preliminare non comprendeva il potere di stipulare il definitivo e trasferire la proprietà; ha escluso che la successiva procura potesse automaticamente integrare una ratifica di un precedente atto compiuto senza potere; ha ritenuto non censurabile in cassazione la valutazione di inefficacia/inopponibilità del contratto ai fini probatori; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e perché la sentenza impugnata era fondata su più rationes autonome, una delle quali non adeguatamente aggredita. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1398 c.c.

    la norma sulla rappresentanza senza potere è stata richiamata dalla ricorrente, ma la Corte ha osservato che il caso riguardava in realtà l'estensione oggettiva della procura e non la responsabilità del falsus procurator per danno da affidamento

  • art. 1399 c.c.

    la ratifica richiede la consapevolezza dell'esistenza dell'atto e la volontà del dominus di farne propri gli effetti; non può desumersi in automatico da una procura successiva se l'atto originario sia ignoto

  • art. 2932 c.c.

    l'esecuzione in forma specifica del preliminare presuppone un valido preliminare e la prova dei presupposti dell'azione, tra cui la prestazione della parte che la chiede

  • art. 1708 c.c.

    la procura speciale riferita a un certo atto copre anche gli atti necessari al suo compimento, ma non può estendersi al definitivo quando il mandato autorizzi solo il preliminare

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria, ma la censura è stata ritenuta generica

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La procura speciale conferita per la stipula del contratto preliminare non si estende automaticamente alla stipula del definitivo, perché il definitivo costituisce un atto distinto e ulteriore, non un atto necessario e consequenziale rispetto al potere espressamente conferito.
  • La ratifica di un atto compiuto senza potere presuppone la conoscenza dell'esistenza dell'atto da parte del dominus e la manifestazione della volontà di farne propri gli effetti; non può essere presunta in via automatica da una procura successiva rilasciata per altri fini.
  • Ai fini dell'azione ex art. 2932 c.c., la parte che agisce deve provare i presupposti dell'iniziativa, e la mancanza di prova sulla data certa del preliminare o sull'adempimento della propria prestazione può giustificare il rigetto della domanda.
  • In cassazione non è ammissibile una censura che si risolva nella contestazione della valutazione delle prove o nella mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale istruttorio, specie quando si invochi formalmente la violazione di norme che regolano la disponibilità o la valutazione della prova.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso deve colpire specificamente tutte le rationes; l'inammissibilità o l'infondatezza della censura anche solo rispetto a una di esse rende inammissibili le ulteriori doglianze per difetto di interesse.
  • Una domanda di impugnazione o di riforma deve essere specificamente e coerentemente formulata: il difetto di specificità delle conclusioni o l'assenza di un interesse concreto possono comportare l'inammissibilità del motivo di appello o di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoContratto preliminareCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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