Cassazione Penale, Sentenza n. 28376/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Piergiacomi è stato ritenuto responsabile di tre violazioni dell'obbligo di permanenza domiciliare notturna connesso alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. In primo grado il Tribunale di Ancona aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche per ciascuna violazione e inflitto mesi 8 di reclusione per ciascuna (pena complessiva 2 anni). In appello la Corte d'Appello di Ancona ha riconosciuto la continuazione con altre condotte pregresse, rideterminando la pena complessiva e ritenendo invece che non potessero ritenersi concesse le circostanze attenuanti generiche; il ricorrente ha impugnato in Cassazione deducendo violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.3 c.p.p.) e che l'atto di appello non aveva investito il punto delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa l'appello non poteva peggiorare la posizione dell'imputato sul punto delle circostanze attenuanti già concesse in primo grado. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della misura della pena e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Appello di Perugia. Decisione resa il 28/03/2024.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Il divieto di reformatio in peius impedisce che, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, la decisione di secondo grado peggiori la posizione dell'imputato su questioni non oggetto di gravame; la Corte ha ritenuto violato tale divieto perché l'appello non aveva investito la revoca o la riduzione delle attenuanti già riconosciute in primo grado.
principio della continuazione e cumulo giuridico
Il riconoscimento della continuazione può comportare un aumento della pena (fenomeno del cumulo), ma il giudice d'appello è comunque obbligato a tenere conto delle attenuanti previamente riconosciute; non può neutralizzarle senza che la parte pubblica le abbia impugnate.
Massime di principio
- In appello, se la pubblica accusa non impugna una specifica concessione di circostanze attenuanti pronunciata in primo grado, il giudice d'appello non può peggiorare la posizione dell'imputato su quel profilo (divieto di reformatio in peius).
- Il riconoscimento della continuazione tra reati può aumentare la pena complessiva, ma tale incremento non legittima di per sé l'esclusione delle attenuanti già concesse; il giudice d'appello deve motivare esplicitamente il trattamento delle attenuanti di primo grado.
- Se l'appello omette o travisa le circostanze attenuanti già riconosciute, la Cassazione tende ad annullare la parte della sentenza relativa alla determinazione della pena e a rinviare per un nuovo giudizio sul punto.
- Difensivamente, è importante segnalare e trascrivere chiaramente in atti di appello la richiesta di conferma delle attenuanti di primo grado; dall'altro lato, la pubblica accusa deve proporre gravame esplicito se intende ottenere un peggioramento.
- I giudici di merito devono sempre considerare e motivare l'incidenza di circostanze precedentemente riconosciute quando rideterminano la pena in presenza di riconoscimento della continuazione.
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