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Sentenza

Sentenza n. 2310/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza n. 744/2024 pubblicata in data 16.10.2024

Giustizia amministrativa202503453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza n. 744/2024, nella parte relativa all’accredito degli importi dovuti a titolo di Carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza n. 744/2024, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente importi individualmente determinati, oltre alle spese di lite. L’azione di ottemperanza è stata limitata agli importi dovuti a titolo di Carta docente, non comprendendo le spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l’accredito, effettuato il 19 gennaio 2026, dei voucher nel borsellino elettronico di tutti i ricorrenti e per gli importi stabiliti dalla sentenza. I ricorrenti hanno quindi ottenuto integralmente la prestazione oggetto dell’azione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’accredito dei voucher da parte del Ministero ha soddisfatto integralmente la pretesa azionata in ottemperanza. Poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese di lite a carico del Ministero, liquidandole in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario. La sentenza ordina all’autorità amministrativa di eseguire il provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

    La disposizione è richiamata quale base normativa della Carta elettronica sulla quale devono essere accreditati gli importi riconosciuti dal giudice ordinario.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione dimostra di avere integralmente eseguito il comando contenuto nel giudicato, la pretesa azionata risulta soddisfatta e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Se l’adempimento dell’amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell’amministrazione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
  • La cessazione della materia del contendere rispetto alla prestazione principale non impedisce la condanna alle spese processuali, quando la condotta dell’amministrazione successiva alla proposizione del ricorso abbia determinato la soddisfazione della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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