Sentenza n. 2310/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza n. 744/2024 pubblicata in data 16.10.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza n. 744/2024, nella parte relativa all’accredito degli importi dovuti a titolo di Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza n. 744/2024, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente importi individualmente determinati, oltre alle spese di lite. L’azione di ottemperanza è stata limitata agli importi dovuti a titolo di Carta docente, non comprendendo le spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l’accredito, effettuato il 19 gennaio 2026, dei voucher nel borsellino elettronico di tutti i ricorrenti e per gli importi stabiliti dalla sentenza. I ricorrenti hanno quindi ottenuto integralmente la prestazione oggetto dell’azione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’accredito dei voucher da parte del Ministero ha soddisfatto integralmente la pretesa azionata in ottemperanza. Poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese di lite a carico del Ministero, liquidandole in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario. La sentenza ordina all’autorità amministrativa di eseguire il provvedimento.
Norme richiamate
art. 1 l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
La disposizione è richiamata quale base normativa della Carta elettronica sulla quale devono essere accreditati gli importi riconosciuti dal giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione dimostra di avere integralmente eseguito il comando contenuto nel giudicato, la pretesa azionata risulta soddisfatta e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Se l’adempimento dell’amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell’amministrazione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
- La cessazione della materia del contendere rispetto alla prestazione principale non impedisce la condanna alle spese processuali, quando la condotta dell’amministrazione successiva alla proposizione del ricorso abbia determinato la soddisfazione della pretesa.
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