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Sentenza

Sentenza n. 242/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202511744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente specializzando)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza del 10 maggio 2024, avente a oggetto il riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. Ha domandato inoltre la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso si fonda sul decorso del termine legislativamente previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestazioni specifiche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il silenzio-inadempimento del Ministero. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. 173/2022, e che l’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, impone l’adozione del provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il silenzio è stato ritenuto illegittimo. Il Ministero è stato ordinato di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti nell’altro Stato membro e verificandone la coerenza con la disciplina europea e nazionale. Il TAR ha precisato che l’esame deve riguardare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, la durata, il livello e la qualità della formazione, nonché l’eventuale necessità di misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, nell’azione contro il silenzio, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e di predisporre la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento sul riconoscimento del titolo professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • d.lgs. 15/2016

    Modifica il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, incidendo sulla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • direttiva 2005/36/CE

    Costituisce la disciplina europea di riferimento per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, ove necessario, la previsione di misure compensative appropriate e proporzionate dopo la valutazione dell’equipollenza della formazione estera.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, divenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Quando la documentazione completa è stata presentata, il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea deve essere concluso entro il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007; il suo inutile decorso integra silenzio-inadempimento.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l’autorità competente deve esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, considerando durata, livello e qualità della formazione, anche se svolta a tempo parziale, senza limitarsi a un raffronto meramente formale dei titoli.
  • La valutazione della formazione conseguita in altro Stato membro deve verificare se le conoscenze certificate, le ulteriori qualifiche e l’esperienza professionale maturata soddisfino, anche parzialmente, i requisiti per l’accesso all’attività professionale nello Stato richiesto.
  • Qualora emergano differenze rilevanti tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l’autorità deve valutare l’equipollenza complessiva e, se necessario, applicare misure compensative appropriate e proporzionate, anziché omettere di decidere sull’istanza.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine specifico per provvedere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare entro un ulteriore termine in caso di inutile decorso del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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