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Sentenza

Sentenza n. 759/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Annullamento in autotutela della SCIA per la realizzazione di un impianto sportivo con campi da padel e conseguente provvedimento interdittivo dell’attività, nonché avvio del procedimento interdittivo relativo alla SCIA per l’inizio dell’attività sportiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la determinazione comunale che aveva annullato in autotutela la SCIA presentata per la realizzazione di due campi da padel coperti da tensostruttura amovibile, con spogliatoi e punto di accoglienza, nonché il successivo ordine di interruzione dell’attività. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di motivazione e di istruttoria, lamentando che il Comune non avrebbe esaminato analiticamente le osservazioni presentate, né avrebbe adeguatamente motivato la prevalenza dell’interesse pubblico sugli interessi privati consolidatisi dopo la realizzazione dell’investimento e l’avvio dell’attività. Con il secondo motivo hanno sostenuto l’insussistenza dei presupposti dell’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, poiché il provvedimento era intervenuto circa ventiquattro mesi dopo la presentazione della SCIA, oltre il termine di dodici mesi, in assenza di dichiarazioni non veritiere e senza adeguato bilanciamento degli interessi. Con il terzo motivo hanno sostenuto la legittimità edilizia dell’intervento, deducendo che esso non avrebbe prodotto nuova volumetria e sarebbe stato conforme alla disciplina vigente. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo e dell’impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento; nel merito ha sostenuto che i campi da padel costituissero una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire e non realizzabile mediante SCIA, nonché non conforme alla pianificazione urbanistica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo di poter prescindere dalle eccezioni preliminari di inammissibilità. Ha qualificato la realizzazione dei campi da padel, delle relative strutture e della copertura come intervento di nuova costruzione, soggetto a permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, lett. e), d.P.R. 380/2001. La struttura incide sull’assetto territoriale per caratteristiche, superficie, carpenteria e pannelli perimetrali; la copertura, pur dichiarata amovibile, deve essere valutata secondo il criterio funzionale e non quello meramente strutturale, poiché è destinata a soddisfare esigenze non temporanee, consistenti nell’esercizio del padel al coperto durante l’intero anno. Ne consegue che la SCIA era estranea al proprio ambito applicativo e non era idonea a produrre effetti giuridici. Il Comune, pertanto, non ha esercitato un potere discrezionale di annullamento d’ufficio di una SCIA efficace, ma un potere doveroso e vincolato di accertamento dell’inefficacia della segnalazione e di repressione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 380/2001. Non si applicano quindi il termine di dodici mesi, il requisito dell’interesse pubblico concreto e attuale, il bilanciamento con l’affidamento del privato e gli altri limiti dell’art. 21-nonies l. 241/1990. L’erroneo richiamo formale all’autotutela non invalida l’atto, poiché la sua sostanza è quella di un atto dichiarativo e accertativo dell’improduttività della SCIA. Le censure ulteriori sono state ritenute assorbite. Anche la doglianza partecipativa è stata respinta: trattandosi di attività vincolata, l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 esclude l’annullabilità per vizi formali quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Spese compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3, lett. e), d.P.R. 380/2001

    interventi di nuova costruzione

    La realizzazione di campi da padel con strutture e coperture che modificano l’assetto territoriale rientra nella nuova costruzione ed è soggetta a permesso di costruire.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    La SCIA edilizia è utilizzabile solo per gli interventi ricompresi nel suo ambito applicativo e non può legittimare opere qualificabili come nuove costruzioni soggette a permesso di costruire.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La disciplina dell’annullamento d’ufficio, compreso il termine di dodici mesi, riguarda l’esercizio dei poteri inibitori su una SCIA efficace e non si applica quando la segnalazione è radicalmente inidonea a produrre effetti.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    L’amministrazione deve esercitare i poteri di vigilanza e ripristino della legalità edilizia rispetto a opere prive di un titolo idoneo; tali poteri hanno natura doverosa e vincolata e non sono soggetti ai limiti temporali e discrezionali dell’annullamento d’ufficio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullabilità dell’atto vincolato quando sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 7 l. 241/1990

    Gli obblighi partecipativi non impongono l’annullamento di un provvedimento vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto mutare, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2.

Massime di principio

  • La realizzazione di campi da padel, anche se accompagnata da una copertura dichiarata amovibile, costituisce nuova costruzione quando l’intervento, per caratteristiche complessive, superficie, strutture e funzione, incide stabilmente sull’assetto del territorio; è quindi necessario il permesso di costruire.
  • La qualificazione di un’opera come precaria o amovibile deve essere effettuata secondo il criterio funzionale: se l’opera è destinata a soddisfare esigenze perduranti e non temporanee, il fatto che sia realizzata con materiali facilmente rimovibili non esclude la necessità del titolo edilizio.
  • La SCIA produce effetti giuridici soltanto per le attività comprese nel suo ambito applicativo; quando viene utilizzata per un intervento soggetto a permesso di costruire, essa è improduttiva di effetti e non determina il consolidamento di una posizione di vantaggio in capo al segnalante.
  • Quando la SCIA è radicalmente inidonea a legittimare l’intervento edilizio, l’amministrazione non esercita l’autotutela discrezionale prevista dall’art. 21-nonies l. 241/1990, ma un potere vincolato di accertamento dell’inefficacia della segnalazione e di repressione dell’abuso ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 380/2001; non si applicano pertanto il termine di dodici mesi né il necessario bilanciamento con l’affidamento del privato.
  • L’erroneo richiamo all’annullamento d’ufficio in un provvedimento che, per contenuto sostanziale, accerta l’improduttività degli effetti della SCIA non determina l’illegittimità dell’atto, se il potere effettivamente esercitato era quello vincolato di vigilanza e ripristino della legalità edilizia.
  • In presenza di un’attività amministrativa vincolata, la violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullabilità del provvedimento quando sia certo che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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