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Ordinanza

Ordinanza n. 7/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto de Presidente n. 97 del 6.11.2025 (con cui è stata disposta la revisione dei criteri per la definizione delle procedure per le progressioni tra le aree nella fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale entro il 31.12.2025 (art. 13, comma 6 C.C.N.L.16.11.2022) e dell'allegato “Revisione dei criteri per la definizione delle procedure per le progressioni tra le aree nella fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale entro il 31.12.2025 (art. 13, comma 6 C.C.N.L.16.11.2022); - della determinazione dirigenziale a firma del Segretario Generale n. 2156 del 19.11.2025 con cui è stata indetta la procedura valutativa per titoli e colloquio per la progressione verticale “in deroga” per la copertura di 1 posto area “Funzionari ed EQ” - ex Cat. Giur. D, Prof. Profess. “Vigilanza” riservata al personale di ruolo inquadrato nell'Area “Istruttori” - ex Cat. Giur. C, Prof. Profess. “Vigilanza e dell'allegato “Avviso di selezione per la procedura valutativa per titoli e colloquio per la progressione verticale “in deroga” per la copertura di 1 posto area “Funzionari ed EQ” - ex Cat. Giur. D, Prof. Profess. “Vigilanza” riservata al personale di ruolo inquadrato nell'Area “Istruttori” - ex Cat. Giur. C, Prof. Profess. “Vigilanza” da incardinare nel Servizio Corpo di Polizia Provinciale; - di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202503508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto presidenziale di revisione dei criteri per le progressioni tra le aree e determinazione dirigenziale di indizione della nuova procedura valutativa per la progressione verticale in deroga

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La dipendente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto presidenziale con cui la Provincia aveva revisionato i criteri per la definizione delle procedure di progressione tra le aree nella fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, nonché la determinazione dirigenziale che aveva indetto una procedura valutativa per titoli e colloquio, riservata al personale di ruolo dell'Area Istruttori, per la copertura di un posto nell'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione presso il Corpo di Polizia Provinciale. Sono stati impugnati anche gli atti prodromici, connessi, successivi e consequenziali lesivi. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti; la ricorrente contestava comunque la revisione dei criteri e la nuova procedura, adottate dopo l'annullamento in autotutela della prima procedura di progressione verticale in deroga.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare sulla base di una valutazione sommaria, riservata ogni ulteriore approfondimento al merito. Ha ritenuto che il ricorso non presentasse evidenti profili di fondatezza: dopo l'annullamento in autotutela della prima procedura, l'Amministrazione poteva esercitare la propria discrezionalità decidendo se bandire una nuova procedura e quali criteri utilizzare per selezionare i vincitori; i nuovi criteri non apparivano, ictu oculi, illegittimi. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché la nuova procedura era ancora in corso e non era possibile sapere se avrebbe avuto esito sfavorevole per la ricorrente; inoltre, anche nell'ipotesi di annullamento della nuova procedura, avrebbe potuto essere bandita un'ulteriore procedura. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 13, comma 6, C.C.N.L. 16.11.2022

    La disposizione è richiamata quale base della disciplina delle procedure per le progressioni tra le aree nella fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale entro il 31 dicembre 2025.

Massime di principio

  • Dopo l'annullamento in autotutela di una procedura di progressione verticale, l'amministrazione conserva la discrezionalità di decidere se bandire una nuova procedura e di stabilire, nel rispetto della legge e della disciplina contrattuale applicabile, i criteri di selezione dei vincitori.
  • In sede cautelare, la sospensione dell'atto non può essere concessa quando, all'esito del primo sommario esame, il ricorso non evidenzi profili manifesti di fondatezza e i criteri contestati non appaiano ictu oculi illegittimi.
  • Il pregiudizio grave e irreparabile non è ravvisabile quando la procedura selettiva è ancora in corso e non è prevedibile che essa determini un esito sfavorevole per il ricorrente; la mera eventualità di un futuro esito negativo non integra, di per sé, il periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareAutotutela decisoria

Testo integrale

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