Cassazione Penale, Sentenza n. 660/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna emessa con rito abbreviato per il traffico di 148 grammi di eroina (art. 110 cod. pen. e artt. 73, 80, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 309/1990). Le censure principali sono: 1) violazione del diritto di difesa e dell'art. 6 CEDU per il rifiuto della perizia tossicologica richiesta (si è ritenuto invece sufficiente il narcotest e le intercettazioni); 2) vizio di motivazione e travisamento rispetto alle intercettazioni, con contestazione dell'aggravante per ruolo direttivo (art. 80, comma 1, lett. b) DPR 309/1990), sostenendo che i ruoli attribuiti ai ricorrenti siano infondati; 3) per Charif, censura del rigetto delle attenuanti generiche e di altre questioni procedurali (es. esame dei coimputati). I ricorrenti lamentano anche incertezza sul reperto e sulla possibilità di esame difensivo del campione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: i motivi sono in gran parte reiterativi di questioni già risolte dalla Corte territoriale e non affrontano realmente la motivazione; l'opzione, dopo il rigetto del rito abbreviato condizionato, per il rito abbreviato "secco" equivale a rinuncia alla contestazione successiva della mancata acquisizione di prove integrative (richiamo all'art. 438, comma 6, c.p.p.); la valutazione probatoria circa natura, qualità e quantità della sostanza può fondarsi anche su intercettazioni, narcotest, modalità di trasporto e altre prove non peritali purché adeguatamente motivate; le intercettazioni e gli altri elementi probatori giustificano l'accertamento del ruolo direttivo e l'applicazione dell'aggravante; le attenuanti generiche sono state valutate dai giudici del merito alla luce dei precedenti specifici dell'imputato. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, condanna delle spese processuali e obbligo per ciascun ricorrente di versare alla Cassa delle ammende una somma stimata in euro 3.000; la sentenza di merito resta efficace.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
richiamato quale norma sulla concorso di persone nel reato; la Corte ha dato rilievo alla collaborazione fattuale e al ruolo dei concorrenti nell'accertamento del reato
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
norma sostanziale sul traffico di stupefacenti: la Corte ha confermato l'accertamento del traffico sulla base della totalità degli elementi probatori (narcotest, intercettazioni, modalità di trasporto)
art. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 309/1990
aggravante per ruolo direttivo: la Corte territoriale ha ritenuto provato il ruolo apicale dei ricorrenti attraverso le intercettazioni e altri elementi indiziari; la Cassazione ha ritenuto non manifestamente illogica tale conclusione
art. 6 CEDU
richiamato dai ricorrenti per violazione del diritto a un giusto processo; la Corte di Cassazione ha osservato che la rinuncia al diritto a determinate acquisizioni probatorie è possibile se il soggetto opta volontariamente per un rito che comporta tale rinuncia (richiamo, per analogia, alla giurisprudenza CEDU su rinunce esplicite o tacite)
art. 438, comma 6, cod. proc. pen.
principio per cui la scelta, dopo il rigetto del rito abbreviato condizionato, del rito abbreviato "secco" equivale a rinuncia all'integrazione probatoria richiesta; la Cassazione ha applicato questo principio per escludere la censura sulla mancata perizia
art. 192 cod. proc. pen.
norma richiamata nella doglianza (esame dei coimputati); la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze procedure reiterative non correlate alla motivazione del merito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiami formali ai limiti di impugnazione in Cassazione (limiti oggettivi e soggettivi delle doglianze), utilizzati per inquadrare i motivi ammessi
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020)
norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione per mancata richiesta di discussione orale nel termine previsto
art. 132, 133 e 62-bis cod. pen.
norme sostanziali e sulle circostanze attenuanti: richiamate dalla difesa per contestare la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti; la Corte territoriale ha motivato il diniego con precedenti penali specifici, giudicati congrui dalla Cassazione
Massime di principio
- Se l'imputato chiede un rito abbreviato condizionato all'acquisizione di prove e poi, dopo il rigetto, opta per il rito abbreviato "secco", non può in Cassazione contestare la mancata acquisizione delle prove richieste (rinuncia implicita prevista dall'art. 438, comma 6, c.p.p.)
- La natura, qualità e quantità di una sostanza stupefacente non richiede necessariamente un accertamento peritale se il giudice, con motivazione congrua, può fondarsi su altri elementi probatori (intercettazioni, narcotest, modalità di trasporto, fotografie, dichiarazioni), purché il quadro probatorio sia logicamente argomentato
- Le intercettazioni possono suffragare l'attribuzione di un ruolo direttivo e l'applicazione dell'aggravante ex art. 80 DPR 309/1990 se lette nel contesto complessivo degli atti e integrate da altri elementi concreti
- Le doglianze meramente ripetitive o che non affrontano specificamente la motivazione del giudice del merito hanno scarse possibilità di essere ammesse in Cassazione; è necessario confrontare punto per punto la motivazione impugnata
- Se si ritiene essenziale una perizia o l'esame di un reperto, occorre insistere nella fase di primo grado e, se si opta per riti che comportano rinunce, valutare il rischio di perdere la possibilità di rinnovare tali richieste in sede di legittimità
- Per contestare la valutazione delle circostanze attenuanti è necessario documentare in modo specifico l'errore motivazionale o l'uso di precedenti non pertinenti; semplici affermazioni generiche saranno ritenute insufficienti
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