Cassazione Penale, Ordinanza n. 09267/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per un fatto qualificato come ricettazione, con applicazione della recidiva e senza riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti. I motivi dedotti sono stati tre: 1) violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto da ricettazione in furto, sostenendo che le dichiarazioni rese dall'imputato consentissero una diversa qualificazione giuridica; 2) vizio di motivazione per omessa esclusione della recidiva; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante della recidiva reiterata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e comunque non proponibile in sede di legittimità perché sollecitava una rivalutazione del merito e riproponeva censure già esaminate in appello; ha rilevato che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la riqualificazione del fatto in furto, in assenza di elementi idonei, valorizzando l'inidoneità delle dichiarazioni dell'imputato. Ha ritenuto manifestamente infondati anche il secondo e il terzo motivo, osservando che i giudici di merito avevano congruamente confermato la recidiva sulla base dei precedenti penali, anche specifici, e avevano negato le attenuanti generiche per assenza di elementi positivamente apprezzabili. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
richiamato per escludere la riqualificazione del fatto in furto, perché non emergevano elementi idonei a sostenere tale diverso inquadramento
art. 99, quarto comma c.p.
richiamato in relazione alla recidiva aggravata, confermata sulla base dei precedenti penali specifici dell'imputato
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze processuali sotto il profilo della rilevanza e attendibilità della prova, quando la censura ripropone questioni già dedotte e decise in appello.
- La riqualificazione del fatto in un diverso reato richiede elementi oggettivi e probatori idonei a sostenere il nuovo inquadramento; non è sufficiente la sola prospettazione difensiva fondata sulle dichiarazioni dell'imputato se ritenute non idonee dal giudice di merito.
- La recidiva può essere confermata quando il giudice valorizzi i precedenti penali, anche specifici, quali indice di maggiore pericolosità sociale e di perseveranza criminosa.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche presuppone la presenza di elementi positivamente valorizzabili a favore dell'imputato; in difetto, il diniego è legittimo e può prevalere sull'istanza di bilanciamento favorevole.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09247/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09257/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09258/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09259/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09262/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09263/2026 del 11/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →