Sentenza n. 376/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’accertamento e la declaratoria della nullità per violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 2079 del 29.12.2022, Sez. I, (R.R. 105/2022) della nota prot. n.228107/2024 del 19.10.2024 del dirigente della direzione pianificazione urbanistica del Comune di Taranto, depositata in data 19.10.2024 nel giudizio di ottemperanza alla prefata sentenza, definito con sentenza n. 671/2024 della Prima Sezione (R.R. 703/2023), nonché del preavviso di rigetto dell’8.10.2024; ovvero, in via subordinata, per l’annullamento della predetta nota prot. n.228107/2024 del 19.10.2024, nonché del preavviso di rigetto dell’8.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota dirigenziale con cui il Comune ha nuovamente respinto la richiesta di permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico, nonché il preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia trae origine da una precedente sentenza che aveva annullato la deliberazione consiliare con cui il Comune aveva dichiarato irricevibile la richiesta di permesso di costruire in deroga per la realizzazione di un centro polivalente integrato. In sede di ottemperanza, il TAR aveva ordinato al Comune di rieditare il potere amministrativo tenendo conto delle indicazioni contenute nella sentenza. Il Comune, con la nota impugnata, ha nuovamente respinto la richiesta, rilevando: la mancata dimostrazione della disponibilità o titolarità dell’area; il mancato rispetto dei limiti di cui all’art. 7 del d.m. n. 1444/1968; l’incompatibilità dell’intervento con il d.lgs. n. 42/2004 e con altre normative di settore, tale da escludere il riconoscimento dell’interesse pubblico necessario per l’attivazione della procedura di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001. La domanda principale di declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato era stata già respinta con precedente sentenza, con conversione del rito ai fini dell’esame della domanda subordinata di annullamento. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che l’Amministrazione già disponesse dell’atto di concessione dei suoli dell’8 aprile 2020, rilasciato dalla proprietaria e contenente l’autorizzazione a presentare la domanda edilizia; violazione dell’art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 10 della l.r. n. 10/2009, nonché incompetenza, assumendo che il dirigente dell’ufficio tecnico avesse invaso le competenze delle strutture comunali autonome preposte alle valutazioni paesaggistiche; violazione dell’art. 7 del d.m. n. 1444/1968, ritenendo che il limite di densità fondiaria previsto per le zone agricole riguardasse soltanto le abitazioni e non un centro destinato a servizi alla persona.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisiva la censura relativa alla mancata dimostrazione della disponibilità dell’area. La ricorrente aveva prodotto dichiarazioni della proprietaria dei suoli, risalenti al 2013 e confermate nel 2020, con cui quest’ultima aveva manifestato l’intenzione di donare i terreni e autorizzato la fondazione a presentare la domanda edilizia. Secondo il Collegio, tali dichiarazioni configuravano sostanzialmente una promessa o un preliminare di donazione. Tale negozio è nullo perché incompatibile con la natura della donazione, che richiede uno spirito di liberalità spontaneo e una volontà attuale e non l’assunzione di un obbligo giuridico di donare in futuro. Le dichiarazioni, pertanto, non fornivano una valida dimostrazione della disponibilità o titolarità dell’area e rendevano legittima la ragione ostativa posta dal Comune a fondamento del diniego. Essendo sufficiente una sola motivazione legittima a sorreggere il provvedimento plurimotivato, il TAR ha ritenuto superfluo esaminare le ulteriori censure relative alla competenza in materia paesaggistica e all’applicabilità dei limiti di densità edilizia. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità delle questioni esaminate.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 380/2001
La disponibilità giuridica dell’area costituisce un presupposto rilevante per il rilascio del titolo edilizio; nel caso concreto, le dichiarazioni di futura donazione non sono state ritenute idonee a dimostrarla.
art. 14 d.P.R. n. 380/2001
La procedura del permesso di costruire in deroga presuppone, tra l’altro, la verifica delle condizioni ostative e dell’interesse pubblico secondo la disciplina applicabile.
art. 7 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
La disposizione è stata richiamata dal Comune quale ulteriore ragione ostativa relativa ai limiti di densità edilizia; il TAR non ne ha esaminato l’applicabilità, ritenendo già decisiva la mancanza di disponibilità dell’area.
art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla competenza sulle valutazioni paesaggistiche, ma la censura non è stata esaminata per assorbimento.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La questione relativa al principio del one shot procedimentale era stata esaminata nella precedente sentenza, che ne aveva escluso l’applicabilità al procedimento originario; non costituisce oggetto della decisione definita con la presente sentenza.
Massime di principio
- Ai fini della richiesta e del rilascio di un titolo edilizio, il richiedente deve dimostrare una disponibilità giuridicamente attuale e concreta dell’area interessata; una mera dichiarazione del proprietario contenente l’intenzione di donare il bene in futuro e l’autorizzazione a presentare la domanda non è, di per sé, idonea a provare tale disponibilità.
- La promessa o il preliminare di donazione è nullo, in quanto l’assunzione di un obbligo giuridico a donare in futuro è incompatibile con lo spirito di liberalità, che deve risultare da una manifestazione spontanea e attuale della volontà del donante.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni autonomamente idonee a sorreggere la decisione è sufficiente a determinarne la conservazione; il giudice può quindi assorbire le censure rivolte contro le ulteriori motivazioni.
- Quando una ragione ostativa autonoma giustifica il diniego di un titolo edilizio, non sussiste interesse all’esame delle ulteriori doglianze concernenti altri motivi del provvedimento.
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