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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19056/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha disposto la custodia cautelare in carcere, deducendo principalmente che: a) il "tempo silente" (il lungo intervallo tra le condotte contestate, concluse nel luglio 2024, e l'adozione della misura nel febbraio 2026) avrebbe reso inattuali le esigenze cautelari; b) la motivazione del Tribunale si sarebbe fondata sulla sola gravità astratta delle condotte e su precedenti penali vetusti, senza elementi specifici e recenti idonei a dimostrare l'attualità della pericolosità; c) non sarebbero state considerate adeguatamente misure meno afflittive né spiegato perché gli arresti domiciliari favorirebbero il riavvicinamento ai coindagati, tenuto conto che i loro rapporti si sarebbero interrotti con la chiusura della piazza di spaccio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel provvedimento ha ribadito il principio per cui, nei reati associativi finalizzati al narcotraffico, opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura intramuraria; tale presunzione può essere vinta solo con elementi concreti e complessivi (fattore temporale, contesto socio-ambientale, personalità e condizioni di vita) che dimostrino la recisione del vincolo associativo e superino ogni ragionevole dubbio. Applicando tali criteri, la Corte ha ritenuto corretta e non viziata la motivazione del Tribunale del riesame, che ha valorizzato: il contributo dell'indagato al sodalizio anche durante il periodo di arresti domiciliari del capo; il radicato inserimento in circuiti criminali; la confessione intercettata dell'abitualità dell'attività illecita; e la mancanza di garanzie personali idonee a far ritenere adeguate misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Regola il trattamento del ricorso in forma cartolare; richiamato per indicare la modalità di trattazione della causa

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione relativo a vizio della motivazione; usato per contestare la logica e completezza della motivazione del giudice del riesame

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione relativo alla omessa, contraddittoria o manifestamente illogica motivazione; impiegato dal ricorrente per censurare la valutazione del "tempo silente" e la scelta della misura

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di impugnazione per vizio motivazionale (rilevazione dei vizi di motivazione tra le cause di ricorso)

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che impone la motivazione sugli elementi che giustificano la misura cautelare; invocata per lamentare carenza o illogicità della motivazione sulla scelta della misura

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, se del caso, la misura per cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente

  • art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ordine alla cancelleria per gli adempimenti esecutivi del provvedimento

Massime di principio

  • Nel reato di associazione finalizzata al narcotraffico opera una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura intramuraria: il "tempo silente" non è, di per sé, sufficiente a escludere tali esigenze.
  • Per vincere la presunzione iuris tantum occorre fornire elementi concreti e complessivi che superino ogni ragionevole dubbio: fattore temporale, contesto socio-ambientale, personalità e condizioni di vita vanno valutati congiuntamente.
  • La mera esistenza di un intervallo temporale tra le condotte e la misura non obbliga il giudice a ritenere superata la pericolosità, specie se permangono indizi di radicamento in circuiti criminali o comportamenti recenti (anche intercettati) indicativi di abitualità.
  • La scelta della custodia in carcere deve essere adeguatamente motivata rispetto all'insufficienza delle misure meno afflittive: il giudice deve spiegare perché queste ultime non garantiscano il perseguimento delle esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione, inquinamento delle prove, contatti con coindagati).
  • In casi analoghi, la difesa dovrebbe produrre prove concrete della recisione dei rapporti associativi (assenza di contatti, cessata attività, elementi di reinserimento sociale, certificazioni aggiornate) per poter efficacemente contrastare la presunzione di attualità.

Testo integrale

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