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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2931/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto da un difensore privo di procura speciale, conformemente ai requisiti imposti per il ricorso straordinario per errore di fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente determinata in euro 3.000,00.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore del ricorrente impugnava la determinazione dell'importo da confiscare (la Corte aveva quantificato in euro 21.400) sostenendo che, tenuto conto delle somme effettivamente restituite e documentate, l'importo da confiscare avrebbe dovuto essere rideterminato in euro 13.000. Chiedeva dunque la correzione per errore materiale della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla sentenza impugnata che quantificava l'importo da confiscare. Qui citata come riferimento al provvedimento di quantificazione della confisca.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Regola il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte interpreta che tale ricorso non può essere proposto dal condannato personalmente e deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, a pena di inammissibilità.

  • artt. 571 e 613 cod. proc. pen. (modificati dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)

    La modifica normativa del 2017 impone che il ricorso sia sottoscritto da un difensore con procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; requisito formale essenziale per l'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione fissando in euro 3.000,00 la somma dovuta.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis) richiede la sottoscrizione da parte di un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; l'assenza di tale procura rende il ricorso inammissibile indipendentemente dal merito della doglianza.
  • Il condannato non può proporre personalmente tale ricorso: la rappresentanza tecnica formale è un requisito di ammissibilità.
  • Le doglianze meritevoli (es. errore nella quantificazione della confisca) devono essere proposte rispettando i requisiti formali; altrimenti si rischia di perdere qualsiasi possibilità di correzione e di essere condannati alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende.
  • In caso di errori materiali relativi a somme restituite, è essenziale documentare le restituzioni e presentare il ricorso tramite difensore con procura speciale o, se necessario, riproporre istanza correttamente formalizzata.
  • Le formalità procedurali possono prevalere sull'esame del merito: prima di proporre ricorsi integrativi o straordinari occorre verificare la piena conformità ai requisiti di forma imposti dalla normativa e dalla giurisprudenza.

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