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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36180/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per false comunicazioni sociali e concorso a cagionare e aggravare il dissesto della società. Il ricorrente deduce: 1) carenza di motivazione della Corte d'appello, che non ha risposto a specifiche doglianze sull'accuratezza contabile dei crediti (relazione della dott.ssa Tecla Braga), sull'assenza di censure delle scritture contabili, sulle valutazioni ex post dei curatori e sulla mancata analisi dettagliata delle posizioni creditorie; 2) errata interpretazione del carattere valutativo di alcune poste di bilancio (crediti inesigibili e mancato ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo), deducendo che si tratta di mere valutazioni non integrate dal reato; 3) errata preclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena per effetto di una precedente sentenza di patteggiamento, ritenuta ormai estinta o non idonea a precludere il beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per un nuovo esame, percheè la Corte d'appello non ha risposto in modo specifico e decisivo alle questioni sollevate in appello. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui le enunciazioni valutative in bilancio possono integrare il reato se l'agente si discosta consapevolmente da criteri tecnici o normativamente fissati senza adeguata giustificazione e idoneamente a indurre in errore i destinatari. Il terzo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo. Di conseguenza la sentenza di condanna della Corte d'appello è annullata e la causa rinviata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare art. 223, comma 2, n. 1

    norma richiamata per la contestazione di condotte che concorrono a cagionare o aggravare il dissesto dell'impresa mediante false comunicazioni contabili

  • Codice civile art. 2621, comma 1

    reato di false comunicazioni sociali: la norma può applicarsi anche ad enunciati valutativi quando l'autore si discosta consapevolmente da criteri accettati senza giustificazione e idoneamente a indurre in errore

  • Codice di procedura penale art. 606, comma 1, lett. e

    la motivazione della sentenza d'appello deve rispondere in modo specifico e completo alle doglianze decisive sollevate in appello; la mancata risposta integra vizio di motivazione

  • Codice penale art. 164, comma 2, n. 1

    norma richiamata nel motivo relativo alla sospensione condizionale della pena e ai precedenti di patteggiamento

  • Codice di procedura penale artt. 444 e 445, comma 2

    disciplinano il patteggiamento e gli effetti delle sentenze di patteggiamento rispetto a benefici come la sospensione condizionale; richiesta valutazione dell'effetto temporale e dell'eventuale estinzione

  • Giurisprudenza Sez. U. n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli)

    Principio secondo cui le enunciazioni valutative in bilancio possono configurare il reato se vi è scostamento consapevole da criteri normativi o tecnici generalmente accettati, senza adeguata giustificazione, e se ciò è idoneo a indurre in errore

  • Giurisprudenza Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016 (Coatti)

    Conferma l'orientamento sulle valutazioni contabili e la possibile rilevanza penale delle stesse se illegittimamente manipolate

  • Giurisprudenza Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 e Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015

    Richiamate in relazione al principio della necessità di dare risposta motivata alle doglianze decisive sollevate in appello

Massime di principio

  • La Corte d'appello è obbligata a rispondere in modo specifico e motivato alle doglianze decisive sollevate in appello; la mancata risposta integra vizio di motivazione e può determinare annullamento con rinvio
  • Le poste di bilancio di natura valutativa non sono automaticamente escluse dalla rilevanza penale: possono integrare il reato di false comunicazioni sociali se l'autore si discosta consapevolmente da criteri tecnici o normativi accettati e non fornisce adeguata informazione giustificativa, risultando idoneo a trarre in inganno i destinatari
  • Valutazioni ex post (es. stime dei curatori dopo il fallimento) non sono di per sé prova che i bilanci redatti in precedenza fossero falsi; occorre valutare la situazione conoscibile al momento della redazione e le analisi tecniche prodotte in quel momento
  • La presenza di perizie o relazioni (anche di parte) che attestino la correttezza contabile delle poste impone al giudice di confrontare e motivare in modo puntuale la scelta nel considerarle o scartarle
  • La questione dei benefici pénali collegati a precedenti sentenze di patteggiamento richiede un esame temporale e sostanziale: va valutato se gli effetti non siano estinti e se i reati successivi rientrino nella stessa indole, prima di precludere benefici come la sospensione condizionale della pena
  • In caso di annullamento per vizi di motivazione il giudice di rinvio è tenuto a riesaminare le questioni omesse e a fornire motivazione completa sulle doglianze precedentemente trascurate

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