Cassazione Penale, Sentenza n. 7147/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso di cassazione contestava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata in relazione al periodo di custodia cautelare dal 30.5.2009 al 25.10.2010 (inclusi tre giorni di maggio 2019). La difesa deduceva nullità per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 54 della L. n. 354/1975 e motivazione meramente apparente, sostenendo che il Tribunale non aveva valutato che la norma prende a riferimento il semestre di pena, che il reato successivo (rapina aggravata del 3.6.2014) era commesso a distanza di molti anni dal semestre esaminato e che i rilievi disciplinari richiamati erano generici e non specificati, impedendo la verifica della sussistenza degli addebiti e dell'effettiva sottrazione all'opera rieducativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva dato rilievo tanto alla condotta disciplinare interna (rapporto del 1.7.2009) quanto alla lunga indole criminale del ricorrente e alla successiva recidiva esterna (condanna per rapina aggravata del 2014). La Corte ha precisato che, pur valutando normalmente la condotta per ciascun semestre, non è escluso che comportamenti in periodi diversi o in stato di libertà possano negativamente influire sulla valutazione del periodo detentivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 54 Legge n. 354 del 1975 (Ordinamento Penitenziario)
La norma richiede la valutazione della condotta del condannato con riferimento ai semestri di pena; tuttavia la Corte ha interpretato che comportamenti posti in periodi diversi (anche in stato di libertà) possono essere valorizzati negativamente come indice della mancata adesione all'opera rieducativa
art. 616, comma 1, codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibile applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale norma e determinato la sanzione in euro 3.000
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità occorrono elementi specifici; in mancanza la sanzione può essere applicata
Massime di principio
- La valutazione per la concessione della liberazione anticipata si effettua per ciascun semestre, ma comportamenti del condannato verificatisi in periodi differenti o in stato di libertà possono essere considerati e avere effetto negativo se indicativi della mancata rieducazione
- I rilievi disciplinari interni alla detenzione, se adeguatamente motivati dal giudice, possono costituire base sufficiente per negare il beneficio; la parte resistente deve specificare e contestare puntualmente tali accertamenti in sede di gravame per ottenerne la riconsiderazione
- In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a censure generiche sulla motivazione senza contestare in modo concreto e specifico i passaggi decisionali e le risultanze di fatto che hanno sorretto la decisione impugnata
- La presentazione di un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende salvo che il ricorrente dimostri l'assenza di colpa nell'avviare il processo
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