Cassazione Civile, Ordinanza n. 05619/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione del codice della strada, contestata a un automobilista per aver sostato sul marciapiede. L'opponente ha sostenuto che l'infrazione avrebbe dovuto essere contestata immediatamente al conducente, poiché questi non sarebbe stato assente ma si sarebbe trovato nei pressi del veicolo; a sostegno ha proposto anche querela di falso contro il verbale, limitatamente all'attestazione secondo cui il conducente non era reperito. Il giudice di primo grado ha accolto la querela, dichiarando la falsità parziale del verbale. In appello, invece, la domanda è stata rigettata: la Corte territoriale ha ritenuto, da un lato, che l'identificazione della persona ritratta nelle vicinanze del veicolo come conducente costituisse una mera deduzione dell'agente accertatore, non assistita da fede privilegiata e quindi non bisognosa di querela di falso; dall'altro lato, ha escluso l'interesse ad agire nella querela, osservando che la mancata contestazione immediata risultava comunque giustificata anche dall'indisponibilità della documentazione necessaria. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 100 e 313 c.p.c. e dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, per avere la Corte d'appello negato l'interesse ad agire, che secondo il ricorrente spettava valutare al giudice della querela nella fase di ammissibilità e che, nel caso della querela di falso, consiste nel conseguire certezza sulla genuinità/falsità del documento verso chiunque intenda avvalersene; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte considerato elementi che, secondo il ricorrente, dimostravano che la persona ripresa vicino al veicolo fosse effettivamente il conducente. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta da due autonome rationes decidendi e il ricorrente aveva censurato solo una di esse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore del Comune, dando altresì atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La decisione si fonda sulla presenza di due autonome rationes decidendi nella sentenza d'appello: (i) la qualificazione dell'identificazione del conducente come mera deduzione dell'agente, non coperta da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., e dunque non bisognosa di querela di falso; (ii) il difetto di interesse ad agire nella querela, poiché la mancata contestazione immediata era stata motivata anche da altra ragione indipendente, ossia l'indisponibilità della documentazione necessaria. Il ricorrente non aveva attinto la prima ratio, per cui l'eventuale accoglimento delle censure sulla seconda non avrebbe potuto comunque condurre alla cassazione della sentenza.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'interesse ad agire nella querela di falso sussisteva; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la sentenza d'appello era comunque sorretta da ratio autonoma non censurata.
art. 313 c.p.c.
invocato insieme all'art. 100 c.p.c. e all'art. 7 d.lgs. 150/2011 per censurare il diniego di interesse ad agire nella querela di falso.
art. 7 d.lgs. 150/2011
richiamato dal ricorrente in relazione al procedimento di querela di falso e alla fase di valutazione dell'ammissibilità.
art. 2700 c.c.
la Corte d'appello ha ritenuto che l'identificazione della persona nei pressi del veicolo come conducente fosse una mera deduzione dell'agente accertatore, non assistita da fede privilegiata e quindi non coperta dall'efficacia probatoria privilegiata del verbale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a sorreggere la decisione, il ricorso per cassazione è inammissibile se non investe tutte le rationes; l'accoglimento di censure che colpiscono solo una delle basi motivazionali non può determinare la cassazione.
- Nel giudizio di querela di falso, non ogni indicazione contenuta nel verbale dell'agente accertatore è assistita da fede privilegiata: le mere deduzioni o valutazioni personali dell'accertatore non richiedono querela di falso per essere contestate.
- L'interesse ad agire va valutato in relazione all'utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta; se la declaratoria di falsità non potrebbe comunque incidere sull'esito della controversia per la presenza di una motivazione autonoma e sufficiente, la censura sul difetto di interesse non è decisiva.
- La deduzione di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando non colpisce la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a contestare un passaggio argomentativo non decisivo o non effettivamente posto a fondamento della decisione.
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