Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02973/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un proprietario volta a ottenere la rimozione di una costruzione/tettoia realizzata dal vicino e il risarcimento del danno, deducendo che tale manufatto, appoggiato al balcone dell'attore, impediva la veduta in appiombo esercitata dall'apertura del proprio immobile. La domanda era stata respinta in primo grado e la decisione confermata in appello. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 905 e 907 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la costruzione del vicino pregiudicava il suo diritto di veduta e che il giudice di merito aveva errato nel non ordinarne la rimozione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha ribadito che il proprietario del singolo piano di un edificio ha diritto alla veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e può opporsi a costruzioni del vicino che ne impediscano l'esercizio. Ha inoltre affermato che il bilanciamento tra tale diritto e le esigenze di riservatezza del vicino è già operato dagli artt. 905 e 907 c.c., sicché non è rimesso al giudice un ulteriore contemperamento in concreto. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 905 c.c.

    Stabilisce le distanze per l'apertura delle vedute dirette, laterali e oblique verso il fondo confinante, componendo il conflitto tra proprietà contigue e tutela della riservatezza del vicino.

  • art. 907 c.c.

    Una volta acquisito il diritto alla veduta, il vicino non può costruire a distanza tale da impedirne l'esercizio; la norma è il corollario logico del sistema sulle vedute e cristallizza il bilanciamento legale tra veduta e riservatezza.

  • art. 115 c.p.c.

    È stato invocato nel motivo di ricorso come norma processuale violata, ma il testo non sviluppa un'autonoma ratio su di essa.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Il proprietario che abbia validamente acquisito un diritto di veduta può opporsi alla costruzione del vicino che, direttamente o indirettamente, ne renda impossibile l'esercizio.
  • In materia di distanze per vedute, il bilanciamento tra interesse alla veduta e interesse alla riservatezza del vicino è già effettuato dalla disciplina codicistica; il giudice di merito non può sostituirlo con una valutazione discrezionale caso per caso.
  • La tutela della veduta in appiombo opera anche rispetto a edifici condominiali: il titolare dell'unità immobiliare può far valere il rispetto delle distanze legali contro opere del vicino che interferiscano con l'apertura.
  • L'accertamento della violazione degli artt. 905 e 907 c.c. comporta, in linea di principio, la possibilità di ottenere la rimozione dell'opera lesiva, oltre alle eventuali conseguenze risarcitorie.

Come è indicizzato

MaterieProprietà
RamiDiritti reali
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.