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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34532/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal fallimento di una società in nome collettivo e dal pagamento, da parte del Fondo di garanzia INPS, delle ultime tre mensilità e del trattamento di fine rapporto dovuti a più dipendenti. L'INPS, surrogatosi nei crediti dei lavoratori, aveva recuperato solo in parte le somme in sede fallimentare e aveva quindi ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del socio superstite per il residuo non soddisfatto, oltre accessori di legge. Il destinatario del decreto aveva proposto opposizione sostenendo: a) che nel ricorso monitorio non vi fosse una domanda sufficientemente determinata sugli accessori; b) che gli interessi non fossero dovuti per il periodo di fallimento, essendo sospesi ai sensi dell'art. 55 l. fall.; c) che, in ogni caso, parte del credito accessorio fosse prescritta. Rigettata l'opposizione in primo grado e poi il gravame in appello, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: nullità della sentenza per ultrapetizione/indeterminatezza della domanda sugli interessi; violazione della disciplina fallimentare in tema di sospensione degli interessi e di produzione degli accessori dopo la chiusura della procedura; erroneo riconoscimento di rivalutazione e interessi sui crediti di lavoro surrogati; duplicazione del calcolo della rivalutazione; erronea esclusione della prescrizione sulla base della lettera di messa in mora del 29/09/2011; mancata considerazione della prescrizione quinquennale di una parte degli interessi maturati. La Corte di cassazione ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi, confermando che, per il credito residuo non integralmente soddisfatto in fallimento e assistito da privilegio generale, gli interessi non si sospendono nei limiti sostenuti dal ricorrente; ha inoltre valorizzato l'autonoma ratio decidendi fondata sull'inoppugnabilità, in sede fallimentare, della quantificazione del residuo credito; ha infine ritenuto corretta la valutazione sulla prescrizione in ragione dell'interruzione derivante dall'istanza di ammissione al passivo e dalla messa in mora. Il ricorso è stato complessivamente respinto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il vizio di ultrapetizione sul capo degli accessori, ritenendo che la domanda monitoria sugli 'oneri accessori' fosse esistente e sufficientemente determinabile. Ha poi affermato che, nel regime fallimentare applicabile ratione temporis, il credito privilegiato non integralmente soddisfatto continua a produrre interessi sulla parte residua non pagata, e che la sospensione ex art. 55 l. fall. non opera nel senso sostenuto dal ricorrente. Ha inoltre ritenuto inammissibili per difetto di autosufficienza e, in parte, infondati, i motivi relativi a rivalutazione, doppio conteggio e prescrizione, rilevando anche che una ratio decidendi autonoma della sentenza d'appello non era stata censurata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi che denunciano violazioni di legge o vizi motivazionali sono stati scrutinati nei limiti del vizio dedotto; le censure di merito mascherate da vizio motivazionale sono state dichiarate inammissibili

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata attribuzione di una tutela non richiesta

  • art. 112 c.p.c.

    usato dal ricorrente per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia; la Corte ha escluso l'ultrapetizione

  • art. 125 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione al procedimento monitorio

  • art. 638 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione al procedimento monitorio

  • art. 55 l. fall.

    nel regime applicabile al caso, la sospensione degli interessi opera in fallimento nei limiti e secondo la disciplina propria dei crediti privilegiati; la Corte ha escluso che ciò impedisca la maturazione degli interessi sulla parte di credito non soddisfatta integralmente

  • art. 54 l. fall.

    richiamato in combinazione con l'art. 55 l. fall. per affermare che, per i crediti privilegiati, la dinamica degli interessi dipende dall'integrale soddisfazione del credito nella procedura

  • art. 59 l. fall.

    richiamato dal ricorrente nei motivi di ricorso

  • art. 120 l. fall.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ha osservato che, cessata la procedura, il credito residuo può essere azionato secondo le regole generali, ma ciò non esclude la maturazione degli accessori già non sospesi

  • art. 1173 c.c.

    richiamato dal ricorrente nei motivi di violazione di legge

  • art. 1282 c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello e valorizzato dalla Cassazione: i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto

  • art. 2740 c.c.

    richiamato dal ricorrente nei motivi di violazione di legge

  • art. 2749 c.c.

    la Corte lo ha richiamato per il credito assistito da privilegio generale, affermando che la disciplina degli interessi segue la regola della mancata sospensione finché il credito non sia integralmente soddisfatto

  • art. 2788 c.c.

    richiamato dal ricorrente nei motivi di violazione di legge

  • art. 2855 c.c.

    richiamato dal ricorrente nei motivi di violazione di legge

  • art. 429 c.p.c.

    richiamato per i crediti di lavoro: la Corte ha ribadito che sugli stessi spettano interessi legali sul capitale annualmente rivalutato fino al saldo

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, senza specifica affermazione decisiva nella ratio della Corte

  • art. 1219 c.c.

    richiamato nei motivi sulla prescrizione/interessi

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nei motivi sulla prescrizione

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nei motivi sulla prescrizione

  • art. 2936 c.c.

    richiamato nei motivi sulla prescrizione

  • art. 2941 c.c.

    richiamato nei motivi sulla prescrizione

  • art. 2942 c.c.

    richiamato nei motivi sulla prescrizione

  • art. 2943 c.c.

    richiamato nei motivi sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto interruttiva la messa in mora e rilevante l'istanza di ammissione al passivo

  • art. 2948, co. 1, n. 4), c.c.

    richiamato nel sesto motivo per sostenere la prescrizione quinquennale degli interessi

  • art. 1362 ss. c.c.

    richiamate dalla Corte come norme ermeneutiche che il ricorrente avrebbe dovuto invocare per contestare l'interpretazione della lettera di messa in mora

  • art. 2945, co. 2, c.c.

    l'istanza di ammissione al passivo è stata equiparata all'atto introduttivo di un giudizio e ne è stato desunto l'effetto interruttivo permanente fino alla chiusura della procedura

  • Corte cost. n. 162/2001

    richiamata per il regime dei crediti privilegiati e degli accessori nel fallimento

  • Corte cost. n. 204/1989

    richiamata per affermare che sui crediti di lavoro maturano rivalutazione monetaria e interessi secondo i limiti e le scansioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la qualificazione giuridica della domanda e la sua interpretazione sono riservate al giudice di merito; il motivo per cassazione è inammissibile se mira sostanzialmente a sostituire una diversa lettura del contenuto della domanda.
  • La domanda sugli accessori del credito può ritenersi ammissibile anche se formulata in termini generali, purché ne risulti la richiesta di condanna e la fonte giuridica sia determinabile, lasciando al giudice la specificazione di misura e regime applicabile.
  • Per i crediti privilegiati nel fallimento, la sospensione degli interessi non opera in modo assoluto: se la massa attiva non è sufficiente a soddisfare integralmente il credito privilegiato, gli interessi continuano a maturare sulla parte residua non pagata.
  • Nei crediti di lavoro, l'assetto degli accessori segue la regola per cui la rivalutazione monetaria e gli interessi legali spettano secondo la disciplina speciale, con interessi sul capitale annualmente rivalutato fino al saldo, nei limiti ricavabili dalla giurisprudenza richiamata.
  • La censura di omessa o insufficiente motivazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito; inoltre il motivo deve essere autosufficiente e indicare gli elementi fattuali e contabili indispensabili alla verifica dell'errore denunciato.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, tutte idonee a giustificare la decisione, l'omessa censura di una sola di esse rende il motivo inammissibile per difetto di interesse o per formazione del giudicato interno sulla ratio non contestata.
  • L'istanza di ammissione al passivo fallimentare produce effetti interruttivi della prescrizione assimilabili a quelli di un atto introduttivo di giudizio, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale.
  • La formula generica con cui si chiedono "somme aggiuntive secondo legge" può essere interpretata come comprensiva anche degli interessi, se il contesto della domanda consente di determinare la portata della pretesa e non venga specificamente censurata l'interpretazione della dichiarazione secondo i criteri ermeneutici applicabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoInadempimentoRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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