Cassazione Civile, Ordinanza n. 34532/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal fallimento di una società in nome collettivo e dal pagamento, da parte del Fondo di garanzia INPS, delle ultime tre mensilità e del trattamento di fine rapporto dovuti a più dipendenti. L'INPS, surrogatosi nei crediti dei lavoratori, aveva recuperato solo in parte le somme in sede fallimentare e aveva quindi ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del socio superstite per il residuo non soddisfatto, oltre accessori di legge. Il destinatario del decreto aveva proposto opposizione sostenendo: a) che nel ricorso monitorio non vi fosse una domanda sufficientemente determinata sugli accessori; b) che gli interessi non fossero dovuti per il periodo di fallimento, essendo sospesi ai sensi dell'art. 55 l. fall.; c) che, in ogni caso, parte del credito accessorio fosse prescritta. Rigettata l'opposizione in primo grado e poi il gravame in appello, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: nullità della sentenza per ultrapetizione/indeterminatezza della domanda sugli interessi; violazione della disciplina fallimentare in tema di sospensione degli interessi e di produzione degli accessori dopo la chiusura della procedura; erroneo riconoscimento di rivalutazione e interessi sui crediti di lavoro surrogati; duplicazione del calcolo della rivalutazione; erronea esclusione della prescrizione sulla base della lettera di messa in mora del 29/09/2011; mancata considerazione della prescrizione quinquennale di una parte degli interessi maturati. La Corte di cassazione ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi, confermando che, per il credito residuo non integralmente soddisfatto in fallimento e assistito da privilegio generale, gli interessi non si sospendono nei limiti sostenuti dal ricorrente; ha inoltre valorizzato l'autonoma ratio decidendi fondata sull'inoppugnabilità, in sede fallimentare, della quantificazione del residuo credito; ha infine ritenuto corretta la valutazione sulla prescrizione in ragione dell'interruzione derivante dall'istanza di ammissione al passivo e dalla messa in mora. Il ricorso è stato complessivamente respinto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il vizio di ultrapetizione sul capo degli accessori, ritenendo che la domanda monitoria sugli 'oneri accessori' fosse esistente e sufficientemente determinabile. Ha poi affermato che, nel regime fallimentare applicabile ratione temporis, il credito privilegiato non integralmente soddisfatto continua a produrre interessi sulla parte residua non pagata, e che la sospensione ex art. 55 l. fall. non opera nel senso sostenuto dal ricorrente. Ha inoltre ritenuto inammissibili per difetto di autosufficienza e, in parte, infondati, i motivi relativi a rivalutazione, doppio conteggio e prescrizione, rilevando anche che una ratio decidendi autonoma della sentenza d'appello non era stata censurata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
i motivi che denunciano violazioni di legge o vizi motivazionali sono stati scrutinati nei limiti del vizio dedotto; le censure di merito mascherate da vizio motivazionale sono state dichiarate inammissibili
art. 99 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata attribuzione di una tutela non richiesta
art. 112 c.p.c.
usato dal ricorrente per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia; la Corte ha escluso l'ultrapetizione
art. 125 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata
art. 163 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata
art. 164 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata
art. 633 c.p.c.
richiamato nel primo motivo in relazione al procedimento monitorio
art. 638 c.p.c.
richiamato nel primo motivo in relazione al procedimento monitorio
art. 55 l. fall.
nel regime applicabile al caso, la sospensione degli interessi opera in fallimento nei limiti e secondo la disciplina propria dei crediti privilegiati; la Corte ha escluso che ciò impedisca la maturazione degli interessi sulla parte di credito non soddisfatta integralmente
art. 54 l. fall.
richiamato in combinazione con l'art. 55 l. fall. per affermare che, per i crediti privilegiati, la dinamica degli interessi dipende dall'integrale soddisfazione del credito nella procedura
art. 59 l. fall.
richiamato dal ricorrente nei motivi di ricorso
art. 120 l. fall.
richiamato dal ricorrente; la Corte ha osservato che, cessata la procedura, il credito residuo può essere azionato secondo le regole generali, ma ciò non esclude la maturazione degli accessori già non sospesi
art. 1173 c.c.
richiamato dal ricorrente nei motivi di violazione di legge
art. 1282 c.c.
richiamato dalla Corte d'appello e valorizzato dalla Cassazione: i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto
art. 2740 c.c.
richiamato dal ricorrente nei motivi di violazione di legge
art. 2749 c.c.
la Corte lo ha richiamato per il credito assistito da privilegio generale, affermando che la disciplina degli interessi segue la regola della mancata sospensione finché il credito non sia integralmente soddisfatto
art. 2788 c.c.
richiamato dal ricorrente nei motivi di violazione di legge
art. 2855 c.c.
richiamato dal ricorrente nei motivi di violazione di legge
art. 429 c.p.c.
richiamato per i crediti di lavoro: la Corte ha ribadito che sugli stessi spettano interessi legali sul capitale annualmente rivalutato fino al saldo
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, senza specifica affermazione decisiva nella ratio della Corte
art. 1219 c.c.
richiamato nei motivi sulla prescrizione/interessi
art. 2934 c.c.
richiamato nei motivi sulla prescrizione
art. 2935 c.c.
richiamato nei motivi sulla prescrizione
art. 2936 c.c.
richiamato nei motivi sulla prescrizione
art. 2941 c.c.
richiamato nei motivi sulla prescrizione
art. 2942 c.c.
richiamato nei motivi sulla prescrizione
art. 2943 c.c.
richiamato nei motivi sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto interruttiva la messa in mora e rilevante l'istanza di ammissione al passivo
art. 2948, co. 1, n. 4), c.c.
richiamato nel sesto motivo per sostenere la prescrizione quinquennale degli interessi
art. 1362 ss. c.c.
richiamate dalla Corte come norme ermeneutiche che il ricorrente avrebbe dovuto invocare per contestare l'interpretazione della lettera di messa in mora
art. 2945, co. 2, c.c.
l'istanza di ammissione al passivo è stata equiparata all'atto introduttivo di un giudizio e ne è stato desunto l'effetto interruttivo permanente fino alla chiusura della procedura
Corte cost. n. 162/2001
richiamata per il regime dei crediti privilegiati e degli accessori nel fallimento
Corte cost. n. 204/1989
richiamata per affermare che sui crediti di lavoro maturano rivalutazione monetaria e interessi secondo i limiti e le scansioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la qualificazione giuridica della domanda e la sua interpretazione sono riservate al giudice di merito; il motivo per cassazione è inammissibile se mira sostanzialmente a sostituire una diversa lettura del contenuto della domanda.
- La domanda sugli accessori del credito può ritenersi ammissibile anche se formulata in termini generali, purché ne risulti la richiesta di condanna e la fonte giuridica sia determinabile, lasciando al giudice la specificazione di misura e regime applicabile.
- Per i crediti privilegiati nel fallimento, la sospensione degli interessi non opera in modo assoluto: se la massa attiva non è sufficiente a soddisfare integralmente il credito privilegiato, gli interessi continuano a maturare sulla parte residua non pagata.
- Nei crediti di lavoro, l'assetto degli accessori segue la regola per cui la rivalutazione monetaria e gli interessi legali spettano secondo la disciplina speciale, con interessi sul capitale annualmente rivalutato fino al saldo, nei limiti ricavabili dalla giurisprudenza richiamata.
- La censura di omessa o insufficiente motivazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito; inoltre il motivo deve essere autosufficiente e indicare gli elementi fattuali e contabili indispensabili alla verifica dell'errore denunciato.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, tutte idonee a giustificare la decisione, l'omessa censura di una sola di esse rende il motivo inammissibile per difetto di interesse o per formazione del giudicato interno sulla ratio non contestata.
- L'istanza di ammissione al passivo fallimentare produce effetti interruttivi della prescrizione assimilabili a quelli di un atto introduttivo di giudizio, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale.
- La formula generica con cui si chiedono "somme aggiuntive secondo legge" può essere interpretata come comprensiva anche degli interessi, se il contesto della domanda consente di determinare la portata della pretesa e non venga specificamente censurata l'interpretazione della dichiarazione secondo i criteri ermeneutici applicabili.
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