Cassazione Penale, Sentenza n. 20741/2026 del 05/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un sequestro preventivo disposto su un intero complesso aziendale riferibile a una società esercente raccolta scommesse, nonché sugli apparati telefonici e informatici in uso agli indagati. Il tribunale, in funzione di giudice dell'appello cautelare reale, aveva respinto l'impugnazione difensiva contro il diniego di revoca del sequestro. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità/motivazione apparente e travisamento del fatto processuale, sostenendo che il tribunale non avesse realmente esaminato la censura sul fumus, fondata sull'inutilizzabilità patologica delle intercettazioni, asseritamente autorizzate per un diverso reato e poi impiegate per fondare il reato di esercizio abusivo di scommesse; inoltre il giudice avrebbe erroneamente ritenuto generiche le doglianze sulla estraneità del ramo d'azienda "Bed Breakfast" all'attività illecita e avrebbe ignorato l'eccezione relativa ai telefoni, collegata all'annullamento delle misure personali per insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio; 2) violazione della disciplina sulla confisca e sul sequestro, deducendo che il ramo aziendale lecita non fosse pertinenza né strumento del reato e che, comunque, la prospettiva della confisca per equivalente richiedesse una previa stima del profitto, mancante nel provvedimento; 3) motivazione apparente e illogica sulle esigenze cautelari, perché la revoca della licenza di pubblica sicurezza avrebbe eliminato lo strumento del reato, rendendo insussistente il pericolo di reiterazione, mentre per i telefoni il tribunale avrebbe usato una motivazione incoerente tra tutela della confisca e occultamento delle prove.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al complesso aziendale della società, ha rilevato che i ricorrenti, quali persone fisiche, non avevano allegato né dimostrato un interesse concreto e attuale alla restituzione o comunque alla rimozione del vincolo su beni di cui non risultavano proprietari né titolari di diritti reali o personali di godimento; pertanto mancava il necessario interesse a impugnare. Quanto ai telefoni cellulari e apparati telematici, la Corte ha ritenuto che il sequestro fosse finalizzato alla confisca, e che l'argomento difensivo basato sull'annullamento delle misure personali per insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio fosse inconferente, poiché il rischio tutelato era la sottrazione dei beni al vincolo ablatorio, non la conservazione dei dati. Ha inoltre escluso la motivazione apparente, giudicando l'ordinanza del tribunale analitica e comprensibile. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
il sequestro preventivo può essere disposto sia in funzione impeditiva sia in funzione della confisca; nel caso degli apparati telefonici la misura era letta come funzionale alla confisca e alla conservazione dei beni
art. 322-bis c.p.p.
richiamato in relazione all'appello cautelare reale
art. 125, comma 3, c.p.p.
invocato dalla difesa per dedurre mancanza assoluta di motivazione e travisamento del fatto processuale
art. 240 c.p.
richiamato dalla difesa per contestare la qualificazione del vincolo come confisca e il nesso di pertinenzialità
art. 5 L. 401/1989
richiamato come base della confisca obbligatoria connessa ai reati in materia di scommesse
art. 88 T.U.L.P.S.
la revoca della licenza di pubblica sicurezza è stata considerata circostanza neutra ai fini del periculum
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
richiamato per la facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità
art. 88 T.U.L.P.S.
menzionato quale dato amministrativo ritenuto neutro rispetto al vincolo reale
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione avverso un sequestro preventivo, la legittimazione formale del soggetto non basta: è necessario allegare un interesse concreto e attuale alla rimozione del vincolo, collegato a una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e incisa dal provvedimento. In mancanza di tale interesse, il ricorso è inammissibile.
- L'indagato che impugni un sequestro di beni societari in proprio deve spiegare quale specifico pregiudizio subisca per effetto del vincolo; non è sufficiente un interesse di mero fatto o la sola contestazione della fondatezza del sequestro.
- La distinzione tra sequestro impeditivo e sequestro finalizzato alla confisca è decisiva: se la misura è sorretta dall'esigenza di assicurare la futura apprensione ablativa del bene, è inconferente invocare la sola insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio riferito alle misure personali o alla conservazione dei dati contenuti nel bene.
- Ai fini del sequestro finalizzato alla confisca, il pericolo rilevante può consistere anche nel rischio di sottrazione del bene al vincolo ablatorio; non occorre che coincida con il pericolo di alterazione o dispersione della prova in senso stretto.
- La motivazione è apparente solo quando manca del tutto o è priva dei requisiti minimi di coerenza e intelligibilità; non è sufficiente, per il sindacato di legittimità, denunciare la mera illogicità manifesta se il provvedimento impugnato esamina le censure e le disattende con argomentazioni comprensibili.
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