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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8955/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli del 24/03/2023, che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione di otto cartoni di calamari congelati (sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 21/09/2017). Si deducevano: omissione di motivazione circa la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (richiesta intervenuta in appello alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.156/2020), omessa motivazione relativa alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale richiesto da privati, e violazione dell'art. 712 c.p. (diversa qualificazione del fatto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato rispetto delle formalità previste dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.: non risulta infatti conferito, dopo la sentenza impugnata, il specifico mandato a impugnare da parte dell'imputato rimasto assente nel giudizio d'appello (obbligo di mandato ed elezione di domicilio). Per tale ragione il merito non è stato esaminato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Norma ritenuta vincolante: impone, a pena di inammissibilità, il deposito di specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza e la dichiarazione o elezione di domicilio quando l'imputato sia rimasto assente nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata. La Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istanze di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità possono essere proposte anche in appello in presenza di novità giurisprudenziali (qui la sentenza della Corte Costituzionale n.156/2020). Tuttavia la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito dell'applicazione di tale norma per effetto dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 712 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per una diversa qualificazione del fatto; la Corte di Cassazione non ha esaminato la questione di merito a causa dell'inammissibilità procedurale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 156/2020

    Decisione che ha indotto il ricorrente a richiedere in appello l'applicazione dell'art. 131-bis estesa ai reati senza minimo edittale di pena detentiva; la Corte di Cassazione ha preso atto della sua rilevanza fattuale ma non ha deciso sul merito per ragioni procedurali.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 12433 del 26/11/2009 (Cannamela)

    Giurisprudenza citata dal ricorrente per i principi di qualificazione del fatto; anche questa questione non è stata affrontata in sede di legittimità per inammissibilità del ricorso.

  • Cass. Sez. 6, Sentenza n. 41309 del 20/09/2023 (Rv. 285353-01)

    Precedente di Cassazione che ha affermato l'applicabilità dell'onere del deposito di specifico mandato successivo alla sentenza per l'impugnazione proposta dall'imputato assente; principio utilizzato dalla Corte nel caso in esame.

Massime di principio

  • Se l'imputato è assente nel giudizio di impugnazione, prima di proporre ricorso in Cassazione è obbligatorio ottenere un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza impugnata e provvedere alla dichiarazione o elezione di domicilio: il mancato adempimento rende il ricorso inammissibile a pena.
  • Difetti formali procedurali possono determinare l'inammissibilità anche di ricorsi con profili sostanziali meritevoli; pertanto va verificata la conformità a tutti i requisiti formali prima di investire la Corte di Cassazione.
  • La sopravvenienza di pronunce costituzionali o giurisprudenziali che modificano il quadro applicabile (es. Corte Costituzionale n.156/2020) legittima l'instaurazione di questioni nuove in appello, ma occorre che tali richieste siano adeguatamente formulate e che il procedimento di impugnazione sia valido per arrivare all'esame del merito in sede di legittimità.
  • Quando si deducono vizi di motivazione o violazioni di norme sostanziali (es. art. 131-bis, art. 712 c.p.), è necessario curare anche le formalità processuali; in caso di assenza dell'imputato, il difensore deve acquisire il mandato post-sentenza e dichiarare/eleggere domicilio per evitare l'inammissibilità.
  • La sanzione per inammissibilità può includere non solo le spese processuali ma, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche una somma a titolo di ammenda.

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