Cassazione Civile, Ordinanza n. 22637/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una serie di avvisi di accertamento ICI emessi da un Comune per gli anni d’imposta 2006-2009, relativi a vari immobili e terreni. Dopo un primo accoglimento parziale e un successivo giudizio di appello e cassazione con rinvio, la commissione tributaria regionale, in sede rescissoria, aveva nuovamente deciso rideterminando il valore imponibile delle aree in euro 90 al mq per le annualità disciplinate da una delibera comunale e al corrispondente valore minimo per gli anni precedenti. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) lamentava la violazione degli artt. 346, 348 e 394 c.p.c. e dei principi fissati nell’ordinanza di rinvio, sostenendo che l’appello del Comune dovesse ritenersi improcedibile perché non riassunto nei termini e quindi sostanzialmente rinunciato; (2) deduceva omesso esame di fatti decisivi e illogicità della decisione, sostenendo che la CTR avesse superato i limiti del rinvio e avesse fondato la valutazione estimativa su una perizia e su dati non coerenti con le sue difese e con i valori da lui indicati. Il Comune resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudizio di rinvio nel processo tributario non è autonomo ma costituisce prosecuzione della precedente fase di appello: la riassunzione opera come mero impulso processuale, le parti conservano la stessa posizione processuale e non può parlarsi di improcedibilità dell’appello per mancata riassunzione da parte dell’ente né di rinuncia implicita all’impugnazione. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che la CTR si era conformata ai principi del precedente rinvio, aveva svolto un giudizio estimativo fondato su delibera di Giunta e perizia giurata prodotta dal Comune, e che le censure del ricorrente miravano in realtà a contestare una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. È stata inoltre esclusa la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiesta dal Comune in memoria. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 346 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere una pretesa improcedibilità dell’appello, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione
art. 348 c.p.c.
invocato dal ricorrente in relazione alla mancata riassunzione dell’appello, ma ritenuto inconferente rispetto alla natura del giudizio di rinvio
art. 394 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di giudizio di rinvio; la Corte ha ribadito che il rinvio non è un giudizio autonomo ma prosecuzione del precedente appello
art. 392 c.p.c.
richiamato in via generale per la riassunzione nel giudizio di rinvio civile, come atto di impulso processuale
art. 63 d.lgs. n. 546/1992
norma speciale del processo tributario sul giudizio di rinvio, letta nel senso della prosecuzione del processo precedente, della permanenza della posizione processuale delle parti e della chiusura dell’ambito delle domande proponibili
art. 163 c.p.c.
richiamato come parametro del contenuto dell’atto di riassunzione, per quanto compatibile nel rinvio civile
art. 96 c.p.c.
richiamato dalla difesa del Comune per la domanda di condanna per lite temeraria; la Corte ha escluso i presupposti della condanna
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ha fondato l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, anche nel processo tributario, la riassunzione ha natura di atto di impulso processuale e non dà luogo a un nuovo giudizio autonomo: le parti conservano la medesima posizione processuale già assunta nel processo concluso con la sentenza cassata.
- La mancata riassunzione del giudizio di appello da parte del soggetto risultato vittorioso nella fase rescindente non comporta, di per sé, improcedibilità dell’impugnazione né rinuncia implicita all’appello, quando il processo sia stato ritualmente riattivato davanti al giudice di rinvio.
- Nel giudizio di rinvio le domande e le difese restano circoscritte al perimetro segnato dalla cassazione; il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, ma conserva il potere di compiere le valutazioni di merito demandate dal rinvio.
- In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione di merito della prova e della documentazione compiuta dal giudice di rinvio, se sorretta da motivazione congrua e non illogica, anche quando riguardi la stima del valore imponibile di beni immobili.
- La censura di ultrapetizione non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o per rimettere in discussione il giudizio estimativo del giudice di merito.
- La condanna per responsabilità aggravata richiede presupposti rigorosi e può essere esclusa quando la parte soccombente abbia comunque conseguito un riconoscimento, sia pure parziale, delle proprie ragioni nel giudizio di merito.
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