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Sentenza

Sentenza del 19/01/2017 n. 97 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Interpello disapplicativo - Diniego - Impugnabilità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato il diniego opposto dalla Direzione Regionale del Piemonte alla richiesta di disapplicazione della disciplina sulle società non operative o "società di comodo" prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994, relativamente al periodo d'imposta 2012. Sosteneva che immobili situati in un parco fluviale, soggetti a vincoli di esproprio e demolizione e concessi in comodato dopo la cessione del ramo d'azienda, si trovassero in una situazione oggettiva tale da rendere impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimo presunti dalla legge. La società contestava inoltre la non impugnabilità del diniego, sostenendo che esso contenesse una pretesa tributaria definita e producesse conseguenze fiscali immediate.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato l'inammissibilità del ricorso pronunciata dalla CTP. Ha ritenuto che la risposta negativa all'interpello disapplicativo sia un parere o "pre-atto amministrativo", non un atto impositivo autonomamente impugnabile, perché non incide immediatamente sulla sfera giuridica del contribuente e non formalizza una pretesa tributaria. Il contribuente resta libero di non conformarsi al diniego e potrà contestare l'applicazione della disciplina sulle società non operative impugnando l'eventuale successivo avviso di accertamento o il diniego di rimborso. Sono state ritenute fondate anche le eccezioni relative alla carenza di interesse ad agire e, in subordine, le contestazioni dell'Ufficio sulla mancata prova dei vincoli immobiliari e dell'oggettiva impossibilità di produrre ricavi. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 1.000 a favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Torino e in euro 1.000 a favore della Direzione Regionale del Piemonte.

Norme richiamate

  • Art. 30 legge n. 724/1994

    "In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito determinato ai sensi del presente articolo..."

    La norma introduce una presunzione di non operatività e di reddito minimo per determinate società, consentendo la disapplicazione della disciplina quando il contribuente dimostri l'esistenza di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito presunto.

  • Art. 19 D.Lgs. n. 546/1992

    "Ogni atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità"

    L'elenco degli atti impugnabili può essere ampliato solo quando una specifica disposizione di legge preveda l'autonoma impugnabilità. Il diniego di interpello disapplicativo, non essendo un atto impositivo e non essendo espressamente incluso, non è autonomamente impugnabile.

  • Art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973

    "Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi... possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che, nella particolare fattispecie, tali effetti elusivi non potevano verificarsi."

    La procedura di interpello disapplicativo consente al contribuente di chiedere la deroga a norme antielusive, ma impone di dimostrare concretamente che gli effetti elusivi non possono verificarsi.

  • Art. 1, comma 6, D.M. n. 259/1998

    "Le stesse vanno comunicati al contribuente... con provvedimento che è da ritenersi definitivo"

    La definitività della risposta riguarda l'assenza di ulteriori rimedi amministrativi interni e non trasforma il diniego in un atto impositivo immediatamente lesivo o autonomamente impugnabile.

  • Art. 10 D.Lgs. n. 546/1992

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale per sostenere la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo emesso l'atto di diniego, adottato dalla Direzione Regionale.

  • Art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973

    La società lo ha richiamato per sostenere che il mancato adeguamento al diniego avrebbe potuto comportare controlli automatizzati e conseguenze sanzionatorie; il Collegio ha tuttavia escluso che tale eventualità rendesse il diniego immediatamente impugnabile.

  • Art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997

    Richiamato dalla contribuente in relazione alle possibili sanzioni derivanti dal mancato versamento dell'imposta; tali conseguenze eventuali non modificano la natura consultiva e non immediatamente lesiva della risposta all'interpello.

  • Art. 2, comma 36-decies, D.L. n. 138/2011

    Ha introdotto la disciplina delle società in perdita sistematica, soggette alla normativa sulle società di comodo a decorrere dal periodo successivo quando ricorrono determinate condizioni di perdita e di reddito inferiore al minimo presunto.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 191/2007

    La risposta all'interpello è stata qualificata come parere espresso nell'attività consultiva dell'Amministrazione, non idoneo a costituire una pretesa tributaria o a far sorgere immediatamente posizioni soggettive tutelabili.

  • Sentenze Cassazione n. 23.528/2008 e n. 2.526/2013

    Hanno definito la risposta all'interpello come "mera promessa amministrativa" o "pre-atto amministrativo", vincolante per l'Amministrazione ma non per il contribuente e non autonomamente impugnabile.

Massime di principio

  • Il diniego di un interpello disapplicativo, di regola, non è autonomamente impugnabile perché costituisce un parere preventivo e non un atto impositivo immediatamente lesivo.
  • Il contribuente può scegliere di non conformarsi al diniego, assumendosi il rischio di un successivo accertamento; la difesa dovrà essere proposta contro l'avviso di accertamento o contro l'eventuale diniego di rimborso.
  • La libertà di disattendere la risposta implica che l'interesse ad agire contro il diniego non è normalmente attuale: la lesione si concretizza solo con l'atto impositivo successivo.
  • Per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative occorre provare situazioni oggettive, documentate e non meramente riconducibili a scelte imprenditoriali, che abbiano reso impossibile conseguire i ricavi o il reddito minimo richiesti.
  • Vincoli urbanistici, espropriativi o ambientali possono astrattamente rilevare, ma devono essere adeguatamente documentati e collegati causalmente all'impossibilità di produrre ricavi; la semplice concessione gratuita di un immobile, soprattutto se tardiva o non adeguatamente giustificata, può non essere sufficiente.
  • La risposta all'interpello vincola principalmente l'Amministrazione finanziaria nei limiti dei fatti rappresentati, ma non impedisce all'Ufficio di effettuare un successivo accertamento sulla base di elementi ulteriori o diversi.

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