Cassazione Penale, Ordinanza n. 29960/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 1 luglio 2025. Dal testo emerge che la decisione impugnata riguardava il giudizio di bilanciamento tra circostanze, la mancata esclusione della recidiva, il trattamento sanzionatorio e il diniego della pena sostitutiva. Il ricorso è stato ritenuto articolato in cinque motivi, ma tutti descritti come generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale. In particolare, sulla pena sostitutiva la Corte di merito aveva valorizzato i precedenti specifici dell'imputato, le modalità della condotta e i motivi dell'azione delittuosa, ritenuti elementi ostativi alla prognosi richiesta dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 sulla idoneità della pena sostitutiva a favorire la rieducazione e a prevenire la commissione di nuovi reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici e meramente ripetitivi di censure già vagliate e disattese con argomenti giuridici corretti dalla Corte di appello. Ha inoltre rilevato che, quanto al diniego della pena sostitutiva, la Corte territoriale aveva già considerato precedenti specifici, modalità della condotta e motivi dell'azione delittuosa come indici sfavorevoli alla prognosi ex art. 58 l. n. 689 del 1981. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui la condanna a tale somma presuppone che il ricorso non sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 58 legge n. 689 del 1981
la prognosi sull'idoneità della pena sostitutiva richiede di verificare se essa sia adeguata a favorire la rieducazione del condannato e a prevenire il rischio di commissione di ulteriori reati; possono rilevare in senso ostativo i precedenti specifici, le modalità della condotta e i motivi dell'azione delittuosa.
Corte cost. n. 186 del 2000
il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende può essere disposto quando non sia ravvisabile assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già dedotte e specificamente disattese dalla decisione impugnata, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza di merito.
- Nel giudizio sulla concessione della pena sostitutiva il giudice può negare il beneficio valorizzando elementi sintomatici di prognosi negativa, quali precedenti specifici, modalità della condotta e motivi dell'azione delittuosa, ove questi incidano sull'idoneità della sanzione a perseguire finalità rieducative e preventive.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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