Sentenza n. 2788/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento -della ricorrenza delle condizioni di legge e contrattuali e del corrispondente diritto di Axitea S.p.A. ad ottenere la compensazione e la revisione dei corrispettivi contrattuali inerenti al contratto di appalto Rep. 3739 del 08/04/2024, in essere con la resistente CAP Holding S.p.A.; - della nota di CAP Holding S.p.A. Prot. n. 11025 del 07/07/2025, di rigetto dell'istanza di Axitea S.p.A. finalizzata alla compensazione ed alla revisione dei predetti corrispettivi contrattuali; - per quanto occorrer possa, dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto e delle ulteriori clausole contrattuali ad esso correlate che dispongano in tal senso; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente alla nota sopraindicata; nonché per la condanna, anche in via risarcitoria, di CAP Holding S.P.A., affinché si ridetermini in ordine alla istanza di compensazione e revisione di Axitea S.p.A., con ogni conseguenza di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della revisione e compensazione dei corrispettivi contrattuali relativi a un appalto di servizi, motivato dal mancato superamento della soglia del 10% della variazione complessiva del costo del servizio
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente, aggiudicataria per scorrimento di una procedura aperta bandita ai sensi del d.lgs. 50/2016 e contraente per un appalto di durata triennale, chiedeva la revisione dei corrispettivi con decorrenza dall'avvio della commessa, deducendo l'aumento del costo del personale conseguente al rinnovo del CCNL di settore del 16 febbraio 2024. Invocava sia la clausola revisionale contrattuale, sia l'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016, sostenendo che il rinnovo collettivo fosse una sopravvenienza imprevedibile intervenuta dopo la presentazione dell'offerta. Contestava il diniego della stazione appaltante per violazione della clausola contrattuale, degli artt. 106 e 97 del d.lgs. 50/2016, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché per travisamento, illogicità, irragionevolezza, istruttoria erronea o carente, motivazione carente e contraddittorietà. In particolare, sosteneva che la variazione dovesse essere valutata con riguardo alle singole componenti del costo del personale e non unitariamente sul costo complessivo del servizio. Deduceva inoltre la contraddittorietà della condotta della stazione appaltante per avere istruito l'istanza pur ritenendone dubbia l'ammissibilità e chiedeva anche il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto applicabile in via principale la clausola revisionale dell'art. 4 delle condizioni generali, la quale subordinava l'attivazione del meccanismo al superamento della soglia del 10% del prezzo pattuito. La verifica doveva essere compiuta con riferimento alla variazione complessiva del costo del servizio e dell'intero appalto, non mediante una valutazione parcellizzata delle singole voci. La stazione appaltante aveva accertato variazioni del 6,44% nel luglio 2025 e dell'8% nel dicembre 2025, inferiori alla soglia contrattuale, sicché il diniego non era illegittimo. Il giudice ha precisato che la presenza obbligatoria della clausola revisionale e la sua concreta previsione contrattuale non comportano un diritto automatico dell'appaltatore alla revisione o alla compensazione: l'istanza richiede la prova della maggiore onerosità, il superamento della soglia e una valutazione non vincolata della stazione appaltante, chiamata a ponderare anche il contenimento della spesa pubblica e il divieto di alterare sostanzialmente il contratto. È stato respinto anche il richiamo all'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016. Tale disposizione riguarda modifiche dell'oggetto del contratto determinate da circostanze impreviste e imprevedibili e non costituisce uno strumento di riequilibrio economico volto a rendere nuovamente remunerativi prezzi ritenuti inadeguati. Inoltre, l'aumento del costo della manodopera non altera l'oggetto o l'ambito dell'appalto e, nel caso concreto, il rinnovo del CCNL non era imprevedibile: il precedente rinnovo del 30 maggio 2023 conteneva una nota di raccordo che preannunciava ulteriori trattative e possibili incrementi salariali. Un operatore economico diligente avrebbe dovuto tenerne conto già nella predisposizione dell'offerta e nelle giustificazioni dell'anomalia. Non è stata ravvisata contraddittorietà nell'istruttoria svolta dalla stazione appaltante, poiché l'esame dell'istanza, anche a tutela dell'operatore, non implicava il riconoscimento della fondatezza della pretesa. La domanda risarcitoria è stata respinta per l'accertata legittimità del diniego, che esclude il danno ingiusto. Spese compensate in ragione della novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto d'Appalto
La revisione dei prezzi è ammessa nei limiti di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 106 del Codice e dell’art. 29 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 ed è consentita solo dopo il primo anno solare di presentazione dell’offerta.
La clausola subordina la revisione al superamento del 10% del prezzo pattuito, alla prova della maggiore onerosità e alla valutazione della variazione complessiva del costo dell'intero servizio, entro i limiti delle risorse disponibili.
art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016
È il riferimento normativo della clausola revisionale; la sua applicazione non determina automaticamente il diritto dell'appaltatore alla revisione o alla compensazione.
art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016
la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore
La disposizione riguarda modifiche dell'oggetto del contratto determinate da circostanze impreviste e imprevedibili e non può essere utilizzata dall'appaltatore come strumento generale di riequilibrio dei prezzi. L'aumento del costo della manodopera non altera, di per sé, l'oggetto o l'ambito dell'appalto.
art. 29 d.l. 4/2022
È richiamato dalla disciplina contrattuale della revisione e della compensazione dei prezzi, ma non consente il riconoscimento della pretesa in assenza dei presupposti contrattuali e della prova della variazione rilevante.
art. 97, comma 1, d.lgs. 50/2016
È invocato dalla ricorrente, ma il giudice non ravvisa una violazione riconducibile ai principi di buon andamento e imparzialità nell'operato della stazione appaltante.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è ritenuto adeguatamente motivato, avendo indicato l'assenza del superamento della soglia del 10% e l'incidenza complessiva della variazione sul servizio.
art. 1176, comma 2, c.c.
Il canone della diligenza professionale impone all'operatore economico esperto di considerare, nella predisposizione dell'offerta, incrementi del costo del lavoro resi prevedibili da precedenti rinnovi e da trattative già preannunciate.
art. 2043 c.c.
Accertata la legittimità del provvedimento impugnato, manca il danno ingiusto necessario per la responsabilità risarcitoria dell'amministrazione.
Massime di principio
- La clausola di revisione dei prezzi in un contratto pubblico non attribuisce automaticamente all'appaltatore il diritto alla revisione o alla compensazione: occorrono la prova della maggiore onerosità, il superamento della soglia prevista e la verifica degli ulteriori presupposti contrattuali e normativi.
- Quando la clausola revisionale commisura la variazione al prezzo complessivo o al costo complessivo del servizio, la soglia deve essere verificata con riferimento all'intero appalto e non mediante la separata considerazione delle singole voci di costo.
- L'attivazione della revisione prezzi non costituisce attività integralmente vincolata: la stazione appaltante deve accertare i presupposti e ponderare anche il contenimento della spesa pubblica, la disponibilità delle risorse e la necessità di evitare una modifica sostanziale del contratto o un'alterazione della concorrenza.
- L'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016 disciplina modifiche dell'oggetto del contratto dovute a circostanze impreviste e imprevedibili e non può essere utilizzato dall'appaltatore come strumento generale per ottenere il riequilibrio di prezzi divenuti non remunerativi.
- Il rinnovo di un contratto collettivo nazionale non è imprevedibile quando precedenti accordi o clausole di raccordo abbiano preannunciato ulteriori trattative e possibili incrementi salariali; l'operatore economico diligente deve tenerne conto già nella formulazione dell'offerta.
- La domanda risarcitoria per illegittimità provvedimentale deve essere respinta quando il provvedimento impugnato è riconosciuto legittimo, poiché in tal caso manca il requisito del danno ingiusto.
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