Cassazione Penale, Sentenza n. 34549/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di Appello di Messina (sentenza 28/6/2023) che aveva dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (12/10/2022), riqualificato il fatto e disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Nella imputazione originaria Basile era accusato, in qualità di direttore area territoriale della Banca Monte dei Paschi di Siena per la provincia di Messina, di avere usato violenza e minaccia nei confronti di Antonino Rotella (socio e fideiussore della Mondovetro S.r.l.) per costringerlo a ritirare una azione giudiziaria per anatocismo promossa dalla Neovetro S.r.l., nonché di aver poi chiuso linee di credito arrecando gravi danni economici (fatti del 22/3/2016) ai sensi dell'art. 610 c.p. Il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo di nullità/violazione procedurale (art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.) in relazione agli artt. 521, 522, 597 e 604 c.p.p., sostenendo che la regressione alla fase delle indagini avrebbe violato il divieto di reformatio in peius sotto i profili del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione.
La decisione
Il ricorrente ha rinunciato espressamente al ricorso con atto datato 31/5/2024 (pervenuto il 10/6/2024). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 589, comma 2, e 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
Norma sostanziale contestata in primo grado (violenza privata/uso di violenza e minaccia). Nel procedimento di cassazione è la fattispecie originaria oggetto del processo, ma non viene riesaminata in sostanza a causa della rinuncia.
artt. 56, 629 cod. pen.
Norme richiamate dalla Corte di Appello per la riqualificazione del fatto e, conseguentemente, per la trasmissione degli atti al PM per il prosieguo; la Cassazione non ha valutato nel merito tale riqualificazione per l'inammissibilità del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
Norme invocate dal ricorrente come motivo di cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme processuali). La Corte non è entrata nel merito del motivo poiché ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia.
artt. 521, 522, 597 e 604 c.p.p.
Norme processuali richiamate dal ricorrente a supporto della censura sulla regressione alla fase delle indagini e sul divieto di reformatio in peius; non esaminate dalla Corte per l'inammissibilità del ricorso.
art. 589, comma 2 c.p.p.
Applicata dalla Corte per affermare che la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Richiamata insieme all'art. 589 per la statuizione di inammissibilità in conseguenza della rinuncia all'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna al versamento di somme alla Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità è determinata da profili di colpa emersi dal ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione e fissato la somma in euro 1.000.
art. 611, comma 1-bis c.p.p. e disposizioni legislative collegata (d.l. 28/10/2020, n. 137 e successive modifiche)
Richiamate in relazione alla richiesta di trattazione orale da parte della parte civile: la presenza di tali richiami spiega il regime procedurale ma non ha inciso sulla decisione di inammissibilità dovuta alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia espressa all'impugnazione in Cassazione determina l'inammissibilità del ricorso: se il ricorrente si dichiara rinunciante, la Corte non entra nel merito delle censure e dichiara il ricorso inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, il giudice di legittimità può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se emergono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Le censure procedurali (es. violazione del divieto di reformatio in peius o questioni sul computo della prescrizione) devono essere sostenute prima che il ricorrente rinunci all'impugnazione: la rinuncia impedisce la decisione sulle questioni di merito o di diritto processuale sollevate nel ricorso.
- La riqualificazione del fatto operata dalla Corte di Appello e la trasmissione degli atti al PM comportano la prosecuzione del procedimento in altro titolo/ordinamento; tale decisione può essere oggetto di impugnazione, ma una rinuncia in Cassazione estingue il riesame da parte della Corte di legittimità.
- In presenza di più parti (Pubblico Ministero e parte civile), la rinuncia del ricorrente sceglie di fatto il termine del controllo di legittimità sul ricorso presentato, rendendo inattuabili le contestazioni proposte contro la decisione impugnata.
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