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Sentenza

Sentenza del 12/02/2020 n. 3391 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF (metodo sintetico, art. 38 DPR 600/1973 comma 5) relativo al 1998 e delle sanzioni per omessa dichiarazione: l'ufficio aveva ricostruito il reddito della minore sulla base degli acquisti patrimoniali (immobile e partecipazione societaria) e della mancata giustificazione degli incrementi patrimoniali. I ricorrenti deducevano (i) nullità/illegittimità della notifica diretta al minore e non ai genitori esercenti la potestà, (ii) che i redditi spettavano ai genitori per usufrutto legale ex art. 324 c.c., (iii) l'impossibilità fattuale che una bambina avesse prodotto i redditi così ricostruiti (argomento della giovane età e che il prezzo della partecipazione non fosse stato effettivamente pagato).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso verso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (per carenza di legittimazione, essendo intervenuta l'Agenzia delle Entrate). Ha rigettato il motivo relativo all'illegittimità della notifica al minore (confermando che la persona fisica, indipendentemente dall'età, è soggetto passivo e può essere assoggettata ad accertamento, con notifiche anche ai genitori). Ha però accolto il terzo motivo per vizio di motivazione: la CTR non ha valutato e motivato adeguatamente l'assurdità della presunzione secondo cui la minore avrebbe prodotto redditi elevati fin dall'età di 4-5 anni; perciò la sentenza è stata cassata in relazione a tale motivo e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5

    "qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque anni precedenti"

    La norma crea una presunzione iuris tantum favorevole al contribuente che sposta la ricostruzione su più annualità; tuttavia il giudice deve valutare la ragionevolezza fattuale della presunzione (es. quando la ricostruzione conduca a redditi manifestamente implausibili per l'età del soggetto).

  • Codice Civile, art. 1

    La capacità giuridica si acquista dalla nascita: ogni persona fisica ha soggettività giuridica, principio richiamato dalla Corte per affermare che il minore è comunque soggetto passivo d'imposta.

  • T.U.I.R., art. 2, comma 1

    I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche; ne deriva che anche il minore può essere destinatario di atti impositivi e di verifiche fiscali.

  • Normativa/giurisprudenza relativa alla legittimazione passiva

    Dopo l'operatività dell'Agenzia delle Entrate (01/01/2001), la legittimazione ad essere parte passiva nei giudizi tributari spetta all'Agenzia; il ricorso contro il MEF è inammissibile quando l'atto è stato emesso/contestato dall'Agenzia.

Massime di principio

  • Il minore è soggetto passivo d'imposta: la potestà dei genitori non esclude che le imposte siano determinate nei confronti della persona fisica minorenne, e gli atti impositivi possono essere notificati anche ai genitori esercenti la potestà.
  • La presunzione prevista dall'art. 38, comma 5, DPR 600/1973 è iuris tantum e favorisce il contribuente nella misura in cui la spesa possa essere ripartita su cinque anni; tuttavia il giudice deve verificare la plausibilità fattuale della ricostruzione (es. redditi elevati riferiti a anni in cui il soggetto era un bambino) e motivare specificamente se ritiene la ricostruzione confermata.
  • Il contribuente può fornire prova contraria adeguata (documentazione su fonti lecite di finanziamento quali regalie, trasferimenti, redditi esenti o già assoggettati) e l'Amministrazione deve considerare e contestare la credibilità di tali giustificazioni nella motivazione.
  • Se la ricostruzione sintetica conduce a conclusioni manifestamente implausibili (per età o circostanze), la mancata valutazione di tale profilo da parte del giudice di merito configura vizio di motivazione e può determinare cassazione e rinvio.
  • A livello processuale, i ricorsi devono essere proposti nei confronti del soggetto legittimato (Agenzia delle Entrate dopo il 2001); richieste e domande nuove o di natura restitutoria introdotte in memoria di cassazione sono generalmente inammissibili.

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