Cassazione Civile, Ordinanza n. 18559/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di due correntisti per il pagamento del saldo passivo di un conto corrente bancario poi chiuso. Gli opponenti contestavano, tra l'altro, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, deducendone la nullità per violazione dell'art. 1283 c.c. La corte d'appello, in sede di gravame proposto dalla banca opposta, ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo ma ha comunque condannato gli opponenti al pagamento di una somma rideterminata in favore della cessionaria del credito, computando le commissioni di massimo scoperto e verificando il rispetto del tasso soglia antiusura. Con il ricorso per cassazione i correntisti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., sostenendo che le commissioni di massimo scoperto previste nel contratto fossero nulle per indeterminatezza dell'oggetto e rilevabili d'ufficio, e che la corte territoriale non avrebbe dovuto considerarle nella ricostruzione contabile; 2) violazione della disciplina sull'usura bancaria, assumendo che per i rapporti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 2-bis del d.l. 185/2008 la verifica dell'usura dovesse avvenire con separata comparazione di tasso effettivo globale e commissioni di massimo scoperto rispetto ai rispettivi parametri soglia; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la corte considerato che la banca non aveva adempiuto all'ordine di esibizione dei tabulati bancari ex art. 210 c.p.c., impedendo la ricostruzione esatta del saldo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su clausole contrattuali non trascritte o riprodotte nel ricorso, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la censura sull'usura era generica e non dimostrava in concreto che, nel caso specifico, l'incidenza delle commissioni di massimo scoperto avrebbe fatto superare la soglia, cioè non allegava la decisività dell'errore denunciato. Ha infine ritenuto inammissibile il terzo motivo, perché la scelta e la valutazione dei mezzi istruttori, compresa l'eventuale desumibilità di argomenti di prova dall'inottemperanza all'ordine di esibizione, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione nei termini prospettati. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese di lite e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1283 c.c.
La capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è stata evocata come fonte di nullità, ma la Corte non è entrata nel merito del relativo profilo perché i motivi sono stati dichiarati inammissibili.
art. 1346 c.c.
L'indeterminatezza dell'oggetto del contratto può determinare la nullità della clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto, ma la censura richiede specifica allegazione e riproduzione del contenuto contrattuale.
art. 1418 c.c.
La nullità per indeterminatezza dell'oggetto è rilevabile d'ufficio, ma nel giudizio di legittimità il motivo deve rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente che lamenti l'omessa o erronea valutazione di documenti deve indicarne esattamente la sede processuale e trascriverne o riassumerne il contenuto nel ricorso; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
art. 2-bis del d.l. n. 185/2008
La disposizione ha portata innovativa e non interpretativa; per i rapporti anteriori al 1 gennaio 2010 restano applicabili i criteri previgenti per la verifica dell'usura.
L. n. 108/1996
Per i rapporti anteriori alla riforma va verificato il superamento del tasso soglia secondo la disciplina originaria, con riferimento ai decreti ministeriali sui TEGM e alla soglia usuraria.
art. 1815 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nella prospettazione dell'usura, ma la Corte non ha esaminato nel merito la domanda per difetto di specificità del motivo.
art. 644 c.p.
Richiamato quale parametro dell'usura presunta; la Corte ribadisce che l'art. 2-bis del d.l. n. 185/2008 ha innovato, per il futuro, il sistema di calcolo.
art. 2, art. 3 L. n. 108/1996
Indicano il sistema di determinazione dei tassi soglia e dei parametri rilevanti ai fini dell'usura bancaria.
art. 210 c.p.c.
L'eventuale inottemperanza all'ordine di esibizione è valutata dal giudice di merito nell'ambito del suo apprezzamento discrezionale delle prove.
art. 116, comma 2, c.p.c.
L'inosservanza dell'ordine di esibizione può essere valutata come fonte di argomenti di prova, secondo apprezzamento del giudice di merito.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di sindacare in cassazione la mera valutazione delle prove o la scelta dei mezzi istruttori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si censura la valutazione di un documento o di una clausola contrattuale, è necessario rispettare l'onere di autosufficienza: occorre indicare con precisione dove il documento è stato prodotto e trascriverne o riassumerne il contenuto, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La deduzione dell'usurarietà di un rapporto bancario non può essere formulata in termini meramente astratti: il ricorrente deve allegare e dimostrare in concreto che, nel caso specifico, l'incidenza degli oneri contestati ha determinato il superamento della soglia usuraria.
- Per i rapporti bancari anteriori all'entrata in vigore dell'art. 2-bis del d.l. n. 185/2008, la disciplina introdotta da tale norma ha natura innovativa e non interpretativa; la verifica dell'usura va quindi compiuta secondo il regime previgente.
- La nullità di una clausola relativa alla commissione di massimo scoperto per indeterminatezza dell'oggetto richiede che la clausola non specifichi in modo sufficiente modalità di calcolo, elementi di determinazione e presupposti di applicazione.
- La scelta dei mezzi istruttori e l'eventuale utilizzo dell'inottemperanza all'ordine di esibizione come argomento di prova rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non sono normalmente censurabili in cassazione come omesso esame di un fatto decisivo.
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