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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8446/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su tre censure: 1) violazione di legge (art. 178, comma 1, lett. c) e 601, comma 5 c.p.p.) per svolgimento del giudizio di secondo grado in assenza dell'unico difensore di fiducia, per mancata notifica dell'avviso di fissazione; 2) violazione di legge (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990) e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, non considerando la modesta quantità di droga, il concorso in un unico episodio e l'assoluzione da altro capo; 3) vizio di motivazione rispetto all'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante i precedenti fossero remoti o estinti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata partecipazione dell'avv. Scheggia perché la nomina inviata via PEC era priva di firma digitale e quindi invalida, mentre l'avv. Elisa Gatto risultava ancora difensore di fiducia e aveva assistito il prevenuto in udienza: l'omessa notifica è stata quindi sanata (art. 182, comma 2 c.p.p.). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello, che ha effettuato un'adeguata valutazione complessiva (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza) e ha escluso la lieve entità a motivo del consistente quantitativo di cocaina, del ruolo del ricorrente e del collegamento con altro soggetto dedito allo spaccio. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto non sindacabile in cassazione l'esercizio di discrezionalità nel riconoscimento delle attenuanti generiche, confermando che i precedenti e la situazione personale (straniero senza lavoro regolare) erano ostativi al riconoscimento. Il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    Norma sul diritto alla presenza del difensore; la Corte ha ritenuto non violato il diritto perché la nomina del nuovo difensore era formalmente irregolare e l'originario difensore era presente

  • art. 601 c.p.p.

    Norma procedurale sulla nullità per mancata notificazione degli atti; la Corte ha ritenuto la nullità sanata secondo l'art. 182 c.p.p.

  • art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Disciplina delle sanzioni per stupefacenti e della fattispecie di lieve entità: la Corte ha applicato correttamente il principio che richiede valutazione globale di qualità/quantità e contesto per escludere la lieve entità nel caso di consistente quantitativo e coinvolgimento nel mercato dello spaccio

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la valutazione rimane discrezionale in sede di merito e non sindacabile se motivata nei limiti richiesti; la Corte ha ritenuto ostativi al riconoscimento i precedenti e la situazione personale

  • art. 182, comma 2 c.p.p.

    Previsione sulla sanatoria della nullità quando l'atto è comunque noto e la parte ha partecipato al processo: applicata per ritenere sanata l'omessa notifica dell'avviso di fissazione

  • provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (art. 24, comma 4, d.l. 137/2020 conv. l. 176/2020)

    i documenti devono essere trasmessi "in formato PDF" e sottoscritti "con firma digitale o firma elettronica qualificata"

    Stabilisce i requisiti di validità per gli atti trasmessi via PEC agli uffici giudiziari; l'atto di nomina inviato dall'avv. Scheggia era privo di firma digitale e quindi formalmene invalido

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena che includono la personalità del reo; richiamato per giustificare la valutazione dei precedenti e della condotta lavorativa nel rigetto delle attenuanti

Massime di principio

  • La nomina del difensore via PEC deve rispettare i requisiti formali (formato PDF e firma digitale o firma elettronica qualificata): una nomina priva di firma qualificata può essere considerata invalida
  • La mancata partecipazione di un difensore per omissione di notifica può essere sanata se il processo è comunque proseguito con altro difensore di fiducia presente e operante (art. 182, comma 2 c.p.p.)
  • Per valutare la "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 è necessaria una valutazione complessiva (quantità e qualità della sostanza, modalità, ruolo dell'agente, contesto e mezzi): quantità non trascurabile e collegamento a un mercato di spaccio ostano al riconoscimento
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito; la Cassazione non sostituisce il giudizio discrezionale se la decisione è motivata nei limiti richiesti e non manifesta illogicità
  • Precedenti penali, ruolo nell'illecita attività e carenza di un'occupazione lecita sono fattori rilevanti che possono impedire il riconoscimento di attenuanti o della lieve entità

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