Cassazione Penale, Sentenza n. 26990/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del 07/11/2024 del Tribunale di Potenza che aveva parzialmente accolto il riesame su un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme e beni nei confronti della ricorrente, imputata di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di evasione IVA/IRES per gli anni 2019-2021. La ricorrente contestava: 1) violazione del divieto di ne bis in idem cautelare per ripetizione del sequestro sui medesimi beni; 2) motivazione apparente e incapacità del Tribunale di esercitare potere integrativo sulla motivazione del G.I.P.; 3) motivazione meramente ripetitiva e priva di elementi concreti sul periculum in mora; 4) mancato esame della solida situazione economica delle società che escluderebbe il rischio di dispersione dei patrimoni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'adozione di un nuovo provvedimento di sequestro sui medesimi beni perché al momento del nuovo decreto non era ancora depositata la motivazione dell'annullamento precedente e il pubblico ministero non aveva impugnato quell'annullamento. Inoltre, il nuovo provvedimento conteneva elementi di novità utili (annotazione di P.G. e costituzione di nuove società da parte di terzi), e la motivazione sul periculum in mora non è apparsa 'apparente' in quanto fondata su concreti indici di rischio di dispersione del patrimonio (cessione di bene aziendale, nomina di familiare a rappresentante, contratto preliminare di acquisto immobiliare con caparra non documentata). La Corte ha altresì precisato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure reali e ha confermato che la valutazione sulla congruità della motivazione è rimessa al giudice di merito salvo vizi radicali. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
norma che indica il motivo di ricorso in Cassazione relativo a violazione di legge e motivazione; invocata per censurare vizio di motivazione o violazione di norme processuali
art. 325 cod. proc. pen.
limita il sindacato della Cassazione sulle ordinanze che dispongono misure cautelari reali alla sola verifica di violazioni di legge o di vizi motivazionali radicali
art. 649 cod. proc. pen.
disciplinando il sequestro preventivo, il ricorso denunciava una violazione del divieto di bis in idem cautelare in relazione a precedenti provvedimenti sul medesimo bene
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
attribuisce al giudice del riesame poteri integrativi sulla motivazione dei provvedimenti cautelari, possibilità richiamata e utilizzata dal Tribunale
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
consente al giudice dell'appello/riesame di integrare la motivazione del provvedimento impugnato, potere ritenuto esercitato legittimamente nel caso
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
norma richiamata nel quadro delle regole processuali relative alla decisione di riesame e ai limiti del sindacato giurisdizionale
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
si riferisce al sequestro preventivo finalizzato alla confisca e all'obbligo di motivazione, richiamato per i criteri di valutazione del periculum in mora
art. 240 cod. pen.
norma sulla confisca richiamata nel collegamento tra sequestro preventivo e finalità ablative che giustificano l'esigenza anticipatoria
art. 27 cod. proc. pen.
richiamato a titolo esemplificativo per spiegare che in situazioni di urgenza il giudice può adottare misure anche contestualmente alla dichiarazione di incompetenza, a supporto della nozione di prevenire vuoti di tutela
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
norma sostanziale che definisce i delitti tributari contestati (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) e il profitto del reato oggetto di confisca
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem cautelare non impedisce automaticamente un nuovo sequestro sui medesimi beni quando la motivazione dell'annullamento precedente non è ancora depositata e il pubblico ministero non impugna quell'annullamento.
- Il pubblico ministero deve scegliere tra impugnare l'annullamento o richiedere una nuova misura; la contemporanea pendenza delle due iniziative cautelari può determinare il divieto di bis in idem.
- Il Tribunale del riesame può integrare la motivazione del provvedimento cautelare difettoso ai sensi degli artt. 309 e 324 c.p.p., purché l'integrazione si basi su elementi concreti e rilevabili negli atti o su novità probatorie.
- Per giustificare il periculum in mora è necessaria una motivazione specifica, con indicazione di indici concreti di rischio di dispersione, alienazione o occultamento del patrimonio; riferimenti generici alla fungibilità del denaro non sono sufficienti.
- La presentazione di elementi nuovi e significativi (novum) rispetto al provvedimento annullato legittima l'adozione di un nuovo sequestro sugli stessi beni.
- In sede di Cassazione il sindacato sulle misure cautelari reali è limitato: si valutano violazioni di legge e vizi motivazionali gravi o totali, non la mera congruità del giudizio di merito.
- La semplice solidità patrimoniale dichiarata non esclude automaticamente il periculum se emergono comportamenti idonei a far presumere la possibilità di depauperamento; la difesa deve documentare concretamente la capienza e l'inalienabilità dei beni.
- Per tutelarsi in casi simili, è utile produrre tempestivamente documentazione probatoria dettagliata (atti di proprietà, movimenti bancari, garanzie, titoli immobilizzati, evidenze su caparre e pagamenti) e segnalare eventuali elementi che smentiscano specifici indici di rischio indicati dall'accusa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26903/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26905/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26906/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26907/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26908/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26909/2025 del 23/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →