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Sentenza

Sentenza n. 273/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 1803/2024 emessa da questa Sezione e pubblicata in data 7.10.2024.

Giustizia amministrativa202501477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania - Salerno n. 1803/2024, quanto alla condanna del Comune al pagamento delle spese di lite distratte in favore dell'avvocato ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo che la sentenza n. 1803/2024, notificata al Comune e passata in giudicato, aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite con distrazione in suo favore. Ha lamentato la mancata esecuzione della pronuncia e ha chiesto l'ottemperanza, nonché, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio ha dichiarato l'avvenuto adempimento da parte del Comune e ha chiesto la cancellazione del ricorso dal ruolo, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, sulla base della dichiarazione del ricorrente, l'amministrazione aveva integralmente adempiuto alla sentenza azionata e che l'interesse sostanziale del ricorrente era stato completamente soddisfatto. Le spese di lite sono state compensate in considerazione dell'avvenuto adempimento e dell'espressa richiesta del ricorrente. Non è stata quindi adottata alcuna misura di esecuzione ulteriore né è stato nominato il commissario ad acta.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale non adempiuta.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza; la pronuncia si è conclusa per cessazione della materia del contendere a seguito dell'integrale adempimento dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'amministrazione alla pronuncia azionata, con conseguente soddisfazione dell'interesse sostanziale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando la cessazione della materia del contendere consegue all'adempimento dell'amministrazione e il ricorrente ne chiede espressamente la compensazione, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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