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Sentenza

Sentenza n. 355/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento della delibera n.14 del 9 giugno 2025, recante approvazione della lista di carico contributivo per il 2025, del piano di classifica, del bilancio di previsione 2025 e dell’annessa relazione.

Giustizia amministrativa202500415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera consortile di approvazione della lista di carico contributivo per il 2025, del piano di classifica, del bilancio di previsione 2025 e dell’annessa relazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (consorzio di bonifica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la delibera consortile n. 14 del 9 giugno 2025, avente ad oggetto l’approvazione della lista di carico contributivo per il 2025, del piano di classifica, del bilancio di previsione 2025 e dell’annessa relazione. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio il Consorzio ha adottato la deliberazione n. 3 del 21 gennaio 2026, con la quale ha annullato d’ufficio gli avvisi di pagamento bonari emessi sulla base dei provvedimenti dichiarati nulli per le annualità 2021-2025, disposto la sospensione e il successivo sgravio dei ruoli e delle cartelle relativi alle annualità 2021-2024, interrotto le procedure di riscossione coattiva, bloccato o revocato eventuali misure cautelari o esecutive, previsto il ricalcolo della contribuenza consortile per il quinquennio 2021-2025 secondo i criteri fissati da una precedente sentenza del TAR e disposto la riclassificazione del bilancio finanziario dell’ente secondo criteri di competenza economica. Anche i ricorrenti hanno riconosciuto che gli atti impugnati rientravano nel perimetro dell’annullamento d’ufficio, pur insistendo per una decisione di merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La deliberazione sopravvenuta ha annullato gli atti impugnati e ha sostituito la precedente disciplina del rapporto controverso, determinando un mutamento della situazione di fatto incidente direttamente sull’interesse al ricorso. Di conseguenza, dagli atti originariamente gravati non poteva più derivare una lesione diretta e attuale dell’interesse dei ricorrenti. Il giudice ha richiamato anche l’art. 100 c.p.c., rilevando che la lesione dell’interesse protetto deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere per tutta la durata del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate per giusti motivi, in considerazione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta adozione di atti che annullano o sostituiscono quelli impugnati elimina l’interesse attuale alla decisione di merito e comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 100 c.p.c.

    la lesione all'interesse protetto che giustifica l'azione giudiziale deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e per tutta la durata del giudizio

    L’interesse ad agire deve essere concreto e attuale non soltanto al momento della proposizione del ricorso, ma anche per tutta la durata del processo.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione annulla d’ufficio o sostituisce integralmente gli atti impugnati, eliminando la lesione diretta e attuale dedotta dal ricorrente, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • L’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere per tutta la durata del giudizio; la sua sopravvenuta cessazione impedisce una pronuncia sul merito, anche quando il ricorrente insista per la decisione.
  • L’annullamento d’ufficio degli atti impugnati può determinare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando l’atto di autotutela incide sull’intero oggetto della controversia e non residua una lesione attuale suscettibile di rimozione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAutotutelaRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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