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Sentenza

Sentenza n. 1548/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - del Decreto di individuazione definitiva n. 1933 del Direttore del Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” di Bologna – prot. n. 12555/VII/19/6, pubblicato in data 16.12.2025 – relativo a “Procedura comparativa pubblica per l’individuazione di destinatari di contratti di collaborazione inerenti materie d’insegnamento – Triennio 2025/2028 – Decreto direttoriale 29 luglio 2025 n. 1870, prot. n.6885/VII/19/6”, limitatamente alla graduatoria relativa al S.A.D. AFAM 0026 “Strumenti a tastiera storici” – Corso: “Pratica e ripetizione del canto rinascimentale e barocco”; - di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente a quello impugnato, in particolare dell’art. 6 “Criteri di valutazione” del bando recato dal Decreto n. 1870 del Direttore del Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” di Bologna Prot. n. 6885/VII/19/6 del 29.7.2025.

Giustizia amministrativa202600360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di individuazione definitiva dei destinatari di contratti di collaborazione didattica per il triennio 2025/2028, limitatamente alla selezione per il corso di «Pratica e ripetizione del canto rinascimentale e barocco», nonché l'art. 6 del bando sui criteri di valutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a selezione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato tra gli idonei ma non individuato come vincitore per il corso del S.A.D. AFAM 0026 «Strumenti a tastiera storici», ha impugnato la selezione deducendo: (1) violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e manifesta irragionevolezza, poiché il bando non avrebbe fissato criteri specifici e punteggi per le diverse tipologie di titoli, diversamente dalle precedenti selezioni del Conservatorio; (2) violazione dei medesimi principi perché la Commissione avrebbe esaminato le domande prima di predeterminare i criteri; (3) violazione dell'art. 6 del bando, in quanto la Commissione si sarebbe limitata a ripetere i criteri generali senza specificarli né ripartire i punteggi; (4) violazione dei principi di imparzialità e trasparenza e dell'obbligo di motivazione, con difetto di istruttoria e irragionevolezza, perché il punteggio numerico complessivo non consentiva di ricostruire le ragioni della valutazione; (5) valutazione asseritamente incoerente con il settore artistico-disciplinare e con l'attinenza dei titoli, anche in relazione alla candidata individuata come vincitrice; (6) irragionevole difformità dei punteggi rispetto a quelli attribuiti nelle precedenti procedure per lo stesso insegnamento. Ha inoltre contestato l'incoerenza tra la previsione del bando secondo cui non si sarebbe formata una graduatoria e l'affidamento degli incarichi secondo l'ordine degli idonei.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto irrilevante, ai fini degli obblighi di trasparenza e imparzialità, la qualificazione della procedura come comparativa e priva di graduatoria; ha inoltre rilevato la contraddizione tra tale previsione e la disposizione del bando che affidava gli incarichi secondo l'ordine degli idonei. Ha accolto le censure del primo e del terzo motivo: l'art. 6 del bando imponeva alla Commissione di predeterminare criteri e procedure di valutazione comparativa, ma la Commissione aveva soltanto ripetuto i criteri generali, senza concretizzarli né indicare i punti attribuibili per ciascuno. Tale omissione violava il bando e i principi di trasparenza e imparzialità e non permetteva di comprendere le ragioni dell'individuazione del candidato più idoneo, rendendo insufficiente la valutazione numerica. Il TAR ha valorizzato anche il fatto che nelle precedenti selezioni il Conservatorio aveva ripartito i punteggi tra le categorie di titoli. Le ulteriori doglianze sono state assorbite, senza autonoma decisione nel merito. Spese compensate per la novità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Invero, preliminarmente occorre evidenziare che ai fini della decisione a nulla rileva il rilievo operato dal Conservatorio alla natura “comparativa” senza formazione di una graduatoria della procedura in discussione, tenuto conto degli obblighi di trasparenza ed imparzialità che l’Amministrazione è comunque tenuta a rispettare, a garanzia del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Costituzione.

    Anche una procedura comparativa che non preveda formalmente una graduatoria è soggetta agli obblighi di trasparenza e imparzialità, posti a garanzia del principio di buona amministrazione.

  • art. 6 del bando

    Pertanto, sulla base di tale disposizione, nell’ambito dei criteri generali stabiliti dal Bando (esperienza didattica affine all’insegnamento richiesto; attività specifica professionale artistico-scientifica; coordinamento di iniziative e attività in campo didattico, artistico e musicologico attinenti all’insegnamento da ricoprire), prima di procedere all’esame delle domande, la Commissione avrebbe dovuto predeterminare “i criteri e le procedure per la valutazione comparativa della documentazione prodotta dai candidati”, per la successiva trasparente ed imparziale individuazione del candidato ritenuto maggiormente idoneo in forza di tali criteri.

    Quando il bando demanda alla Commissione la predeterminazione dei criteri e delle procedure valutative, la Commissione deve concretizzare i criteri generali prima di esaminare le domande, così da rendere trasparente e imparziale la comparazione.

  • art. 1, comma 1, l. 241/1990

    Pertanto, l’operato della Commissione va senz’altro ritenuto in contrasto con le previsioni del Bando, e contestualmente lesivo dei principi di trasparenza, imparzialità e obbligo di motivazione, non essendo possibile comprendere, in assenza della predeterminazione dei criteri di attribuzione dei punteggi o almeno dell’indicazione del numero di punti attribuibili per ciascun criterio, le ragioni che hanno portato all’individuazione di un candidato come più idoneo rispetto ad altri alle funzioni proprie del profilo di docenza richiesto, pur tenendo conto della discrezionalità spettante in materia all’Amministrazione.

    I principi di trasparenza e imparzialità richiedono che la valutazione comparativa sia sorretta da criteri di attribuzione dei punteggi predeterminati o, almeno, dalla preventiva indicazione dei punti assegnabili per ciascun criterio.

  • art. 3 l. 241/1990

    Pertanto, l’operato della Commissione va senz’altro ritenuto in contrasto con le previsioni del Bando, e contestualmente lesivo dei principi di trasparenza, imparzialità e obbligo di motivazione, non essendo possibile comprendere, in assenza della predeterminazione dei criteri di attribuzione dei punteggi o almeno dell’indicazione del numero di punti attribuibili per ciascun criterio, le ragioni che hanno portato all’individuazione di un candidato come più idoneo rispetto ad altri alle funzioni proprie del profilo di docenza richiesto, pur tenendo conto della discrezionalità spettante in materia all’Amministrazione.

    La valutazione espressa con punteggio numerico non è adeguatamente motivata quando mancano criteri predeterminati o una ripartizione dei punti che consenta di ricostruire perché un candidato sia stato ritenuto più idoneo.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per il conferimento di incarichi di docenza, anche se il bando esclude formalmente la formazione di una graduatoria, l'amministrazione resta tenuta a rispettare trasparenza e imparzialità, soprattutto quando gli incarichi sono poi attribuiti secondo l'ordine degli idonei.
  • Se il bando impone alla Commissione di predeterminare criteri e procedure per la valutazione comparativa, la Commissione deve specificare i criteri generali e farlo prima di esaminare le candidature; la mera ripetizione delle indicazioni del bando non soddisfa tale obbligo.
  • La legittimità di una valutazione comparativa espressa mediante punteggi richiede criteri di attribuzione predeterminati o almeno l'indicazione preventiva del punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio; in difetto, il punteggio non consente di comprendere le ragioni della scelta e risulta lesivo della trasparenza, dell'imparzialità e dell'obbligo di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAFAM, enti di ricerca e formazioneLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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