Sentenza n. 1063/2026 - Ancona, Sezione 1
Per l'annullamento - del provvedimento del Questore della Provincia di Ancona del -OMISSIS-, con cui veniva rigettata l'istanza di annullamento/revoca dell'Avviso Orale del -OMISSIS-, con il quale si invitava l'odierna Ricorrente a “cambiare condotta di vita” avvertendola che, in difetto, si sarebbe applicata una misura di prevenzione più grave; - di ogni altro atto anteriore e/o conseguente, anche non conosciuto dalla Ricorrente, che comunque leda gli interessi della stessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di revoca dell’avviso orale con cui la destinataria era stata ammonita a cambiare condotta di vita e a rispettare la legge
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Ancona di revocare l’avviso orale, deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 159/2011, erroneità e insussistenza dei presupposti, incongruenza della motivazione, travisamento dei fatti, irragionevolezza e manifesta ingiustizia. Ha sostenuto di non appartenere ad alcuna categoria prevista dall’art. 1, perché non vivrebbe di proventi delittuosi, svolgerebbe un’attività lavorativa in forza di un contratto stipulato il 21 dicembre 2021 e frequenterebbe soltanto il compagno. Ha inoltre contestato la rilevanza dell’episodio che aveva determinato il controllo, affermando che si trovava con il fratello e il compagno e passeggiava tra le bancarelle con i familiari durante le festività natalizie; la condotta sarebbe quindi già mutata e mancherebbero indizi concreti di pericolosità sociale. L’avviso era stato motivato dalla Questura anche con precedenti deferimenti per reati contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica e la pubblica amministrazione, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e violazioni della normativa anti-Covid, nonché con precedenti misure di prevenzione e con la frequentazione di persone gravate da precedenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e il motivo unico. Ha ritenuto integrata la categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, osservando che la documentazione prodotta attestava soltanto un contratto di lavoro a tempo determinato di breve durata e una busta paga di € 341,00, senza ulteriori contratti o buste paga che comprovassero fonti lecite di sostentamento. Ha quindi giudicato ragionevole la valutazione complessiva di pericolosità, fondata sulla condanna per circonvenzione di incapace, sui deferimenti e sui pregiudizi di polizia relativi a reati contro il patrimonio, la persona e la fede pubblica, sui precedenti fogli di via e divieti di ritorno triennali del 2015 e sull’assenza di comprovate fonti di sostentamento lecito anche in capo al convivente. La censura relativa alla frequentazione del compagno e del fratello non è stata ritenuta decisiva, poiché il giudizio questorile non si fondava soltanto su tale circostanza. Il giudice ha inoltre rilevato che l’avviso orale non accompagnato da prescrizioni comporta un impatto minimo sui diritti di libertà, limitandosi a intimare una condotta conforme alla legge. La richiesta di revoca potrà essere ripresentata dopo cinque anni dall’adozione del provvedimento, in presenza di elementi sopravvenuti valutabili dall’Amministrazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
Nel caso in esame, in verità, sussistono molteplici elementi che, complessivamente apprezzati, inducono a ritenere ragionevole il giudizio di pericolosità sociale formulato dalla Questura di Ancona, e segnatamente
L’appartenenza alle categorie dell’art. 1 può essere riconosciuta sulla base di una valutazione complessiva degli elementi fattuali disponibili, inclusi precedenti penali e di polizia, pregresse misure di prevenzione e assenza di fonti lecite di sostentamento comprovate.
art. 3 d.lgs. 159/2011
Secondo giurisprudenza consolidata l’avviso orale - che in quanto misura di prevenzione è diretto non certo a sanzionare ma prevenire la futura commissione di reati- presuppone un giudizio sulla pericolosità sociale dell’interessato basato non su “prove compiute (poste a base di una sentenza penale) sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all’applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano tuttora punibili.
L’avviso orale è una misura preventiva e non sanzionatoria: può fondarsi su risultanze fattuali idonee a sostenere un giudizio di pericolosità sociale, senza che siano necessarie prove di reati accertate in sede penale o contestazioni già esaminate dall’autorità giudiziaria.
art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011
quando l'avviso orale non risulti accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi annesse ai sensi del vigente art. 3, comma 4, d.lg. n. 159/2011 esso, a differenza delle misure di prevenzione, cui è eventualmente propedeutico, non imponendo al destinatario vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale e in particolare lo privino della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti, consiste semplicemente nella intimazione di tenere una condotta conforme alla legge, nulla di più o di meno di ciò che è richiesto alla generalità dei cittadini
In assenza delle prescrizioni facoltative previste dal comma 4, l’avviso orale non impone vincoli ulteriori alla libertà personale e si limita a intimare il rispetto della legge, con impatto minimo sui diritti del destinatario.
Massime di principio
- L’avviso orale previsto dall’art. 3 d.lgs. 159/2011 è una misura preventiva, non sanzionatoria, e può essere adottato sulla base di risultanze fattuali complessive idonee a sostenere un giudizio ragionevole di pericolosità sociale, senza che occorrano prove penali compiute o una condanna per ciascuna condotta rilevante.
- La valutazione di pericolosità sociale ai fini dell’avviso orale può fondarsi sull’apprezzamento congiunto di precedenti penali e di polizia, pregresse misure di prevenzione e mancanza di fonti lecite di sostentamento comprovate; la presenza di un contratto di lavoro a termine e di una singola busta paga di importo limitato non dimostra, da sola, una stabile fonte lecita di sostentamento.
- L’avviso orale non accompagnato dalle prescrizioni previste dall’art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011 si limita a intimare una condotta conforme alla legge e non introduce divieti o obblighi ulteriori incidenti sulla libertà personale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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