Sentenza del 13/03/2017 n. 1176 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMU - Determinazione valore venale del bene - Onere della prova - Mancato adempimento da parte dell'Amministrazione finanziaria - Illegittimità dell'avviso di accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la determinazione della base imponibile IMU relativa a un'area fabbricabile, sostenendo che l'Ufficio avesse aumentato il valore venale rispetto a quello precedentemente indicato dal Comune senza fornire adeguata prova. In particolare, la rettifica si fondava su una sola transazione, ritenuta non sufficiente a rappresentare l'effettivo andamento del mercato, e non risultava basata su atti concretamente perfezionati e dotati di un valore di riferimento certo ed effettivo.
La decisione
La contestazione è stata accolta. L'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo perché l'Amministrazione non ha assolto l'onere della prova relativo alla corretta determinazione del valore venale dell'area. Per rettificare il valore indicato dal Comune, l'Ufficio avrebbe dovuto utilizzare elementi certi e una valutazione comparativa fondata su una pluralità di operazioni realmente perfezionate. Una singola transazione non è stata considerata rappresentativa del mercato.
Norme richiamate
Disciplina IMU sulla determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili
Il valore imponibile dell'area fabbricabile deve essere determinato facendo riferimento al valore venale in comune commercio, valutato sulla base di elementi concreti, verificabili e realmente rappresentativi del mercato.
Principio generale dell'onere della prova in materia tributaria
L'Amministrazione che rettifica il valore dichiarato dal contribuente deve dimostrare, con elementi sufficienti e attendibili, la maggiore pretesa tributaria. Non è sufficiente un riferimento isolato o non adeguatamente comparabile.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione rettifica il valore di un'area fabbricabile ai fini IMU, deve fornire una motivazione concreta e una prova attendibile del maggiore valore attribuito.
- I valori di riferimento devono derivare, preferibilmente, da atti realmente perfezionati e da una pluralità di transazioni comparabili; una singola compravendita può essere insufficiente se non dimostra l'andamento ordinario del mercato.
- La valutazione deve considerare elementi omogenei, come ubicazione, destinazione urbanistica, superficie, caratteristiche dell'area, edificabilità e periodo di riferimento.
- L'Amministrazione non può discostarsi automaticamente dai valori stabiliti o indicati dal Comune senza spiegare le ragioni della rettifica e senza dimostrare l'inadeguatezza del valore precedente.
- In assenza di una prova comparativa adeguata, l'avviso di accertamento può essere annullato per difetto di motivazione e mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 68 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 429 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →