Cassazione Penale, Sentenza n. 4564/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel ricorso la Giglio contestava violazione di legge e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il Tribunale collegiale si era sottratto al ruolo di giudice della cautela e aveva erroneamente ritenuto il procedimento cautelare non autonomo, confermando i presupposti dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. A livello sostanziale la misura era stata applicata in relazione a contestazioni di concorso esterno in associazione a delinquere (art. 416-bis), trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, con specifiche attività contestate quali l'agevolazione delle imprese di Antonio Gallo (bonifiche da microspie), l'intermediazione notarile per cessioni fittizie di quote societarie verso soggetti albanesi e l'elusione di controlli aeroportuali.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della revoca della misura cautelare, dopo che la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Il giudice ha rilevato che la sopravvenuta mancanza di interesse, derivante da causa non imputabile alla ricorrente, comporta l'inammissibilità senza condanna alle spese processuali né obbligo di versamento alla Cassa per le ammende. Non è stata dunque esaminata nel merito la questione denunciata sulla funzione del giudice della cautela.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'impugnazione avanti al Tribunale in materia cautelare; utilizzata per qualificare il rimedio esperito dalla difesa contro l'ordinanza di rigetto
art. 274 cod. proc. pen.
lett. c) art. 274 cod. proc. pen.
Individua le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di commissione di ulteriori delitti) che giustificano l'applicazione di misure personali; nel caso il pericolo è stato fondato sulle modalità del comportamento e sulla personalità dell'imputata
art. 416‑bis cod. pen. (e comma 1)
art. 416-bis e art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
La condotta è stata ricondotta alla fattispecie di associazione di tipo mafioso/associativa con l'aggravante prevista dal comma 1 quando l'associazione agevola cosche di 'ndrangheta; la motivazione ritiene sussistente la consapevolezza dell'imputata circa i collegamenti dell'associazione
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549)
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021
Principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende
Massime di principio
- Se la misura cautelare viene revocata dopo la proposizione del ricorso, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; in tali casi il giudice dichiara l'inammissibilità senza decidere il merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse non comporta sanzioni economiche (spese processuali o versamento alla Cassa per le ammende) se deriva da causa non imputabile al ricorrente.
- Nel sindacare una misura cautelare il giudice deve valutare autonomamente i presupposti dei gravi indizi e delle esigenze cautelari (art. 274), in particolare il pericolo di reiterazione del reato fondato su modalità di condotta e profilo personale; per ottenere revoca occorre convincere il giudice che tali esigenze non sussistono più o erano erroneamente accertate.
- L'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 1, richiede che l'imputato avesse consapevolezza o finalità di agevolare strutture mafiose o analoghe; l'accertamento di tale consapevolezza incide sulla qualificazione e sulla gravità della misura cautelare.
- La rinuncia formale al ricorso comporta una pronuncia di inammissibilità per rinuncia e impedisce che il giudice pronunci sul merito della doglianza cautelare.
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