Cassazione Civile, Ordinanza n. 02015/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
La Corte è stata investita di un'istanza di correzione di errore materiale relativa alla precedente sentenza n. 13925/2007. La parte istante ha segnalato che nella intestazione della sentenza e in alcune parti del testo il proprio cognome era stato riportato erroneamente come "Dionisi" anziché "Donisi", chiedendo la rettifica dell'errore. Dalla documentazione prodotta è emerso che il cognome corretto era effettivamente "Donisi". Il procedimento ha riguardato esclusivamente la correzione del refuso nominativo, senza incidere sul merito della decisione originaria, nella quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri era stata condannata a corrispondere alla ricorrente Euro 4.900,00 oltre interessi e spese.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza e ha disposto la correzione materiale della sentenza n. 13925/2007, sostituendo nell'intestazione e nei passaggi indicati il cognome "Dionisi" con "Donisi". Ha inoltre precisato che la correzione deve essere annotata dalla Cancelleria. Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte ha escluso la loro liquidazione richiamando il principio per cui tale procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non è configurabile una soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
viene richiamato quale base per la correzione degli errori materiali contenuti nel provvedimento
art. 288 c.p.c.
viene richiamato quale base procedurale per la rettifica dell'errore materiale
art. 91 c.p.c.
si afferma che nel procedimento di correzione non è configurabile soccombenza e quindi non può disporsi la liquidazione delle spese
Cass., Sez. U., n. 29432/2024
richiamata per il principio secondo cui il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non comporta spese per soccombenza
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto in una sentenza, quando sia oggettivamente riconoscibile e documentalmente dimostrato, può essere corretto mediante il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si determina una vera e propria controversia sul merito, sicché non è configurabile una soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e non vanno liquidate le spese processuali.
- La correzione può riguardare sia l'intestazione del provvedimento sia i singoli passaggi testuali in cui l'errore si sia riprodotto, purché l'inesattezza risulti dalle produzioni e dal testo complessivo della decisione.
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