Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02015/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte istante)

La controversia

La Corte è stata investita di un'istanza di correzione di errore materiale relativa alla precedente sentenza n. 13925/2007. La parte istante ha segnalato che nella intestazione della sentenza e in alcune parti del testo il proprio cognome era stato riportato erroneamente come "Dionisi" anziché "Donisi", chiedendo la rettifica dell'errore. Dalla documentazione prodotta è emerso che il cognome corretto era effettivamente "Donisi". Il procedimento ha riguardato esclusivamente la correzione del refuso nominativo, senza incidere sul merito della decisione originaria, nella quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri era stata condannata a corrispondere alla ricorrente Euro 4.900,00 oltre interessi e spese.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza e ha disposto la correzione materiale della sentenza n. 13925/2007, sostituendo nell'intestazione e nei passaggi indicati il cognome "Dionisi" con "Donisi". Ha inoltre precisato che la correzione deve essere annotata dalla Cancelleria. Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte ha escluso la loro liquidazione richiamando il principio per cui tale procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non è configurabile una soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    viene richiamato quale base per la correzione degli errori materiali contenuti nel provvedimento

  • art. 288 c.p.c.

    viene richiamato quale base procedurale per la rettifica dell'errore materiale

  • art. 91 c.p.c.

    si afferma che nel procedimento di correzione non è configurabile soccombenza e quindi non può disporsi la liquidazione delle spese

  • Cass., Sez. U., n. 29432/2024

    richiamata per il principio secondo cui il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non comporta spese per soccombenza

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in una sentenza, quando sia oggettivamente riconoscibile e documentalmente dimostrato, può essere corretto mediante il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si determina una vera e propria controversia sul merito, sicché non è configurabile una soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e non vanno liquidate le spese processuali.
  • La correzione può riguardare sia l'intestazione del provvedimento sia i singoli passaggi testuali in cui l'errore si sia riprodotto, purché l'inesattezza risulti dalle produzioni e dal testo complessivo della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.