Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30518/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

La persona condannata ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Brescia che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Nel ricorso ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di sorveglianza non avrebbe valutato adeguatamente le relazioni dell'istituto penitenziario e non avrebbe considerato come idonei il lavoro proposto e il domicilio indicato. Dal testo emerge che il diniego era stato fondato, oltre che sul recente reato commesso, anche sull'esito dell'istruttoria, in particolare sul fatto che l'attività lavorativa sarebbe dovuta svolgersi presso una ditta nella quale lavoravano numerose persone attenzionate dalle forze di polizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva dato conto in modo adeguato e coerente delle ragioni del diniego, valorizzando il recente reato commesso e gli esiti dell'istruttoria, pur tenendo conto del positivo percorso del condannato e della necessità di una progressiva concessione di permessi premio. La valutazione compiuta dal giudice di merito è stata ritenuta non sindacabile in sede di legittimità, perché il ricorso mirava in parte a sollecitare una diversa lettura del materiale valutativo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    omette le generalita' e gli altri dati identificativi

    Richiamato solo per l'anonimizzazione del provvedimento in caso di diffusione.

Massime di principio

  • In materia di affidamento in prova al servizio sociale, il giudice di sorveglianza può negare la misura quando, alla luce del reato recentemente commesso e degli elementi acquisiti in istruttoria, ritenga non ancora sufficientemente dimostrata l'affidabilità del condannato.
  • Il provvedimento di diniego è adeguatamente motivato se il giudice espone in modo coerente le ragioni della decisione e valorizza gli elementi rilevanti del caso concreto, anche quando tenga conto di profili favorevoli come il percorso trattamentale positivo.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito della prova o degli elementi istruttori, quando il ricorso si risolve nella richiesta di una lettura alternativa dei fatti già esaminati dal giudice di sorveglianza.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato perché diretto solo a contestare apprezzamenti di merito non sindacabili, la Corte lo dichiara inammissibile e applica le conseguenze economiche previste dalla legge, salvo che emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.