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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19998/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che confermava l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale qualificata (art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011). Il ricorrente denunciava violazione di legge e carenza di motivazione: sosteneva che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su ragionamenti fittizi e argomentazioni prive di efficacia dimostrativa circa l'attuale pericolosità sociale, e lamentava inoltre omissione di risposta sulla durata della misura.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato (o impropriamente formulato) il motivo relativo alla mancanza o apparenza di motivazione, rilevando che il decreto impugnato contiene un'argomentazione analitica e congrua; ha richiamato il divieto di impugnare taluni vizi di motivazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Ha poi qualificato come generiche le censure sulla legittimazione normativa all'applicazione della misura, osservando che la Corte territoriale aveva indicato numerosi elementi di prova (condanna per partecipazione a associazione mafiosa, ruolo direttivo, attività di “bonifica” degli ambienti, gestione di vicende organizzative con il reggente, interesse nel settore slot e reinvestimento dei proventi) che giustificano la presunzione della persistenza del vincolo associativo e l'attualità della pericolosità. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la valutazione sulla durata della misura, collegata alla gravità degli indizi. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. a)

    Individua la categoria dei soggetti (indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso) legittimati all'applicazione della sorveglianza speciale qualificata; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori collocassero il ricorrente in tale categoria.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3

    Limita le censure opponibili in sede di impugnazione delle misure di prevenzione circa vizi di motivazione: la Corte ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati rilievi fondati su vizi di motivazione che la norma esclude dall'impugnazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delimita il reato di associazione di tipo mafioso; la pronuncia ha fatto riferimento a precedenti addebiti e condanne per partecipazione a tale associazione come fondamento degli indizi utilizzati per la misura preventiva.

Massime di principio

  • Nei ricorsi contro misure di prevenzione è essenziale formulare censure specifiche e puntuali: l'indeterminatezza delle deduzioni porta all'inammissibilità o al rigetto.
  • La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale può fondarsi su presunzioni semplici di persistenza del vincolo associativo se sussistono elementi concreti di partecipazione rilevante e non vi sono fatti nuovi contrari (es. dissociazione verificabile).
  • I giudici di merito possono considerare elementi quali ruolo direttivo nell'organizzazione, contributi operativi (es. "bonifica" ambienti), gestione di interessi economici e reinvestimento dei proventi come indicatori dell'attualità del pericolo sociale.
  • Le doglianze esclusivamente formali o basate su massime giurisprudenziali senza confronto puntuale con i passaggi motivazionali della decisione non sono efficaci; bisognerebbe indicare quali evidenze specifiche si ritengono erroneamente valutate.
  • La durata della misura è correlata alla gravità e alla consistenza degli indizi: contestare la durata richiede di dimostrare fatti nuovi o errori critici nella valutazione della gravità degli elementi probatori.
  • I ricorrenti soccombenti possono essere condannati alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende; valutare il rapporto costi/benefici prima di impugnare senza basi solide.

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