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Sentenza

Sentenza del 29/05/2015 n. 11259 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Centrale sostenendo che i canoni riscossi dall'Autorità Portuale per la concessione di beni del demanio marittimo dovessero essere considerati operazioni rilevanti ai fini IVA. Secondo l'Agenzia, l'Autorità Portuale avrebbe agito come soggetto passivo IVA, con conseguente indebita detrazione dell'imposta sugli acquisti per l'importo di 276.543.000 lire e applicazione delle relative sanzioni. L'Autorità Portuale ha resistito, sostenendo la natura pubblicistica e non commerciale dell'attività e, in via incidentale condizionata, ha contestato anche le sanzioni per obiettiva incertezza normativa e per effetto della sanatoria prevista dalla legge n. 154 del 1988.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'Autorità Portuale. Ha ritenuto che le Autorità Portuali siano enti pubblici non economici e che la gestione e concessione dei beni del demanio marittimo costituiscano esercizio di funzioni istituzionali e pubblicistiche, non attività imprenditoriale. Di conseguenza, i canoni demaniali non sono corrispettivi imponibili ai fini IVA e l'atto impositivo è stato definitivamente escluso. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 4, 10, comma 1, n. 8, e 19

    L'Agenzia delle Entrate li ha invocati per sostenere l'assoggettamento a IVA dei canoni e la detraibilità dell'imposta sugli acquisti. La Corte ha invece ritenuto prevalente la natura istituzionale e pubblicistica dell'attività.

  • Legge n. 84 del 1994, artt. 6, 12, 18 e 20

    L'Autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria.

    La legge qualifica le Autorità Portuali come enti pubblici non economici e attribuisce loro funzioni di gestione, controllo e vigilanza sui beni e sulle attività portuali, esercitate nell'interesse pubblico.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 993

    Gli atti di concessione demaniali rilasciati dalle autorità portuali ... restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro e i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

    La disposizione ha risolto definitivamente la questione stabilendo che i canoni demaniali riscossi dalle Autorità Portuali non sono imponibili IVA e che gli atti impositivi fondati sulla loro tassazione perdono efficacia.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 4, n. 5

    Gli organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche Autorità, anche quando percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

    Il diritto dell'Unione esclude la soggettività IVA degli enti pubblici quando agiscono nell'esercizio di poteri pubblicistici, anche se percepiscono somme dagli utenti.

  • Trattato CE, art. 4, comma 1

    Un'economia di mercato aperta e di libera concorrenza.

    La disciplina è stata letta anche alla luce dei principi europei sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato, evitando che l'assoggettamento o la non assoggettabilità IVA alterino indebitamente il mercato.

  • Cassazione, sentenza n. 4925 del 27 febbraio 2013

    La Corte richiama il precedente per confermare l'esclusione dall'IVA dei canoni relativi alle concessioni demaniali rilasciate dalle Autorità Portuali.

Massime di principio

  • Per stabilire se un ente pubblico debba applicare l'IVA non è sufficiente verificare che percepisca canoni o altri importi: occorre accertare se agisca come operatore economico oppure nell'esercizio di poteri pubblicistici.
  • Le attività istituzionali svolte da un ente pubblico non economico, sottoposte a controlli ministeriali e caratterizzate da poteri autoritativi, tendono a essere escluse dall'IVA anche quando comportano il pagamento di somme da parte dei destinatari.
  • La concessione di beni demaniali non costituisce necessariamente un'attività commerciale: quando la concessione è funzionale alla gestione pubblica del demanio e al perseguimento di finalità istituzionali, il relativo canone non è un corrispettivo imponibile IVA.
  • La qualificazione fiscale deve considerare la natura concreta dell'attività, i poteri esercitati, i vincoli normativi, l'assenza di finalità lucrative e il regime dei controlli pubblici.
  • In presenza di una norma sopravvenuta che chiarisce retroattivamente il regime fiscale di una fattispecie, tale norma può incidere anche sui giudizi pendenti e determinare la perdita di efficacia degli atti impositivi già emessi.

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