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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29507/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società proprietaria di uno stabile adibito ad albergo aveva impugnato un avviso di classamento e un avviso di maggiore ICI per l'anno 2009. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente. In cassazione la società ha proposto sette motivi di ricorso, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte e dai difensori, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo con compensazione delle spese. Le controparti si sono costituite resistendo e chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia. Ha disposto la compensazione delle spese dell'intero giudizio, valutando complessivamente l'articolato procedimento. Ha inoltre escluso il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione per rinuncia, perché la previsione ha natura eccezionale e si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Ha introdotto la disciplina dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se validamente depositata e sottoscritta, determina l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in caso di estinzione del processo per rinuncia, tenendo conto complessivamente dello svolgimento dell'intero procedimento.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili non si estende ai casi di estinzione del giudizio per rinuncia, trattandosi di norma eccezionale e di natura lato sensu sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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