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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 2905 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva annullato in larga parte un avviso di accertamento relativo all'anno 2004, con maggiori imponibili IRES, IRAP e IVA. L'accertamento riguardava, in particolare, fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti emesse da G. & C. T. s.r.l. e M.A.A., nonché la deduzione di costi non di competenza, non inerenti o privi della documentazione richiesta, tra cui spese di alberghi e ristoranti, rappresentanza, carburante e nolo di una trivella. L'Amministrazione ha contestato sia l'errata ripartizione dell'onere della prova sulle operazioni inesistenti, sia il riconoscimento dei costi per carburante sulla base delle sole fatture, in assenza delle prescritte schede carburanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, stabilendo che, quando l'Amministrazione fornisce elementi indiziari idonei a sostenere l'inesistenza oggettiva delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l'effettività delle prestazioni e, se necessario, la propria buona fede. La semplice esibizione delle fatture, la regolarità contabile o i pagamenti bancari non sono sufficienti. È stato inoltre accolto il quarto motivo: ai fini della deduzione e della detrazione dell'IVA sul carburante, le fatture non possono sostituire le schede carburanti conformi ai requisiti di legge, salvo specifiche eccezioni. Il secondo, terzo e quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza regionale è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per una nuova valutazione e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    L'onere della prova grava su chi vuol far valere un diritto in giudizio.

    In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve inizialmente fornire elementi, anche presuntivi, che dimostrino l'inesistenza dell'operazione. Una volta forniti tali elementi, spetta al contribuente provare l'effettività dell'acquisto o della prestazione e, ove rilevante, la propria buona fede.

  • Art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972

    La fattura è elemento probatorio a favore dell'impresa solo se conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge; non dimostra da sola l'effettività di un'operazione contestata come inesistente.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti. Il motivo è stato assorbito per effetto dell'accoglimento della censura sulla ripartizione dell'onere probatorio.

  • D.M. 7 giugno 1977 n. 6287

    Per gli acquisti di carburante, la documentazione fiscale deve rispettare le modalità specifiche previste dalla disciplina di settore; la fattura ordinaria non è automaticamente sostitutiva della scheda carburanti.

  • D.P.R. 10 novembre 1997 n. 444

    La deduzione del costo e la detrazione dell'IVA relativa al carburante sono subordinate alla regolare tenuta delle schede carburanti secondo il modello e i requisiti prescritti, compresa l'indicazione chilometrica, salvo le eccezioni previste dalla legge.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, del codice di procedura civile

    Consente di impugnare in cassazione la sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per vizi della motivazione su fatti decisivi. La Corte ha accolto le censure di violazione di legge e ha ritenuto assorbiti i motivi relativi alla motivazione.

  • Art. 226 della Direttiva 2006/112/CE

    Richiamato quale riferimento europeo sui requisiti delle fatture IVA; la fattura deve contenere gli elementi necessari, ma la sua regolarità formale non esclude la verifica dell'effettività dell'operazione.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, deve fornire inizialmente elementi concreti, anche presuntivi, quali l'assenza di struttura operativa del fornitore, l'omessa presentazione delle dichiarazioni, il mancato versamento delle imposte o contratti privi di oggetto e corrispettivo.
  • Dopo che tali elementi sono stati forniti, il contribuente deve dimostrare con documentazione sostanziale l'effettiva esecuzione della prestazione o consegna dei beni. Fatture, scritture contabili regolari e pagamenti bancari, considerati isolatamente, non sono sufficienti.
  • La buona fede del contribuente può diventare rilevante soprattutto quando l'Amministrazione contesta l'utilizzo di fatture provenienti da soggetti fittizi o meramente cartolari; occorre dimostrare di avere adottato cautele ragionevoli nella scelta e nella verifica del fornitore.
  • Per specifiche categorie di spesa, come il carburante, la legge può imporre documentazione particolare. La disponibilità di una fattura non sostituisce necessariamente i documenti prescritti dalla disciplina speciale.
  • In caso di cassazione con rinvio, la decisione non definisce definitivamente l'intera controversia: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti applicando i principi stabiliti dalla Corte e decidere nuovamente anche sulle spese.

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