Ordinanza n. 1906/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria dei candidati vincitori della «Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell’11 luglio 2025)», per la Direzione Regionale Puglia, pubblicata il 27 novembre u.s. sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa della presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; - dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 27 novembre u.s., con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per la Direzione Regionale Puglia, a causa della presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per la Direzione Regionale Puglia; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui è previsto che “Quattro posti non vengono assegnati in attesa dell'esito della prova asincrona prevista nei casi di cui al punto 5.6 del bando”; -dell’elenco dei candidati idonei per la Direzione Regionale Puglia, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; -dell’avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti (in forma anonima) della prova scritta del concorso de quo, in data 4 novembre u.s., nella parte in cui è stato attribuito all’odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati; -dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; -del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta, pari a 25,5 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti n. 19 e 66, del correttore e del foglio risposte; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 19 e 66, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; PER L’ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI volte a disporre l’ammissione del ricorrente nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante nella graduatoria del concorso per la Direzione Regionale Puglia; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’interesse di parte ricorrente ad essere collocata, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria finale del concorso per la Direzione Regionale Puglia; E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nella graduatoria finale del concorso per la Direzione Regionale Puglia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria dei vincitori e atti relativi alla prova scritta della selezione per funzionari giuridico-tributari destinati alla Direzione Regionale Puglia, con attribuzione di 25,5 punti e mancata inclusione del candidato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e commissione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato gli atti della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di funzionari giuridico-tributari, deducendo che il punteggio conseguito nella prova scritta fosse illegittimamente ridotto per la presenza di quesiti errati o fuorvianti, in particolare i quesiti n. 19 e 66 del questionario somministrato. Ha inoltre impugnato la graduatoria dei vincitori e gli elenchi concorsuali nella parte in cui non indicavano le quote di riserva e gli idonei e nella parte in cui disponevano il mancato assegnamento di alcuni posti in attesa dell'esito di prove asincrone. Ha chiesto la sospensione degli atti, l'accertamento del diritto all'inserimento in graduatoria con il punteggio corretto e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio e adozione delle misure conseguenti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo non sussistenti i presupposti per concedere la tutela richiesta, anche in ragione della necessità di approfondire le questioni nella sede di merito e dopo la completa integrazione del contraddittorio. Non è stata quindi disposta, in via cautelare, l'ammissione o l'inserimento del ricorrente nella graduatoria con un punteggio rettificato. Il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi, è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con specifiche indicazioni sul contenuto dell'avviso e con obblighi di mantenimento online della documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. La notificazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la prova deve essere depositata entro i successivi dieci giorni, entrambi termini qualificati come perentori, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata esaminata e respinta per la mancanza dei relativi presupposti.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, in presenza di un numero elevato di destinatari e di difficoltà nella notificazione individuale, la notificazione mediante pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della notificazione per pubblici proclami autorizzata dal Collegio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Prevede l'improcedibilità quale conseguenza del mancato adempimento degli oneri processuali; l'ordinanza vi riconduce l'omessa notificazione per pubblici proclami o il mancato deposito della relativa prova entro i termini perentori stabiliti.
Massime di principio
- Quando l'accoglimento di un ricorso concorsuale può pregiudicare la posizione di tutti i vincitori e degli idonei utilmente collocati in graduatoria, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, individuando le modalità concrete di pubblicazione e gli elementi essenziali da rendere conoscibili.
- La notificazione per pubblici proclami e il deposito della relativa prova possono essere assoggettati a termini perentori, la cui inosservanza determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando la fondatezza delle censure rivolte agli atti di una procedura concorsuale richiede un approfondimento incompatibile con la fase cautelare e il contraddittorio non è ancora completo, il giudice può respingere la domanda cautelare riservando l'esame delle questioni alla fase di merito.
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