Sentenza n. 764/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento -della Determinazione Dirigenziale n. 3637 del 02/12/2022 in parte qua ossia nella parte in cui prevede la sospensione temporanea delle occupazioni di suolo pubblico covid delle ricorrenti nonchè la riduzione delle superfici di occupazione di suolo pubblico permanente dal 01/12/2022 alle ore 24 del 06/01/2023 e nell'ulteriore parte in cui prevede per lo stesso periodo l'anticipazione dell'orario di chiusura dell'attività disponendolo alle ore 01,00 per i giorni feriali ed alle ore 02,00 per i giorni festivi e prefestivi; -della nota prot. CA/200507 del 02/12/2022; -della nota prot. QH/2022/0079132, menzionata e non comunicata; -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo alle ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalle ricorrenti. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità degli atti impugnati, né i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate per ragioni di equità.
Atto impugnato: Determinazione dirigenziale che disponeva la sospensione temporanea delle occupazioni di suolo pubblico Covid, la riduzione delle superfici di occupazione permanente e l’anticipazione degli orari di chiusura delle attività, unitamente alle note presupposte o connesse
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, limitatamente agli effetti nei loro confronti, della determinazione dirigenziale n. 3637 del 2 dicembre 2022, nonché di due note amministrative e degli ulteriori atti presupposti, connessi o conseguenti. La determinazione prevedeva, per il periodo dal 1° dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, la sospensione temporanea delle occupazioni di suolo pubblico Covid, la riduzione delle superfici di occupazione permanente e l’anticipazione dell’orario di chiusura delle attività alle ore 1:00 nei giorni feriali e alle ore 2:00 nei giorni festivi e prefestivi. Il testo della sentenza non riporta in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con memoria del 3 novembre 2025, le ricorrenti hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non ne esplicita l’interpretazione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso, quando non residui un interesse concreto e attuale all’esame della domanda di annullamento.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame nel merito dei vizi dedotti contro gli atti impugnati.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate per ragioni di equità.
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